| 1. Lo Stato tutela la donna nella sua funzione di madre,
garantendo allo stesso tempo il suo inserimento nel mondo del
lavoro.
2. Il Governo, nell'ambito di una politica occupazionale
volta alla incentivazione del lavoro a tempo parziale, è
delegato ad adottare uno o piu decreti legislativi secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina del lavoro
part-time per una sua effettiva rivalutazione sul piano
dei rapporti economicosociali;
b) predisposizione di apposite liste di
collocamento per le lavoratrici che si dichiarino disponibili
ad accettare un'occupazione a tempo parziale;
c) predisposizione di speciali contratti di lavoro
da stipularsi tra un datore di lavoro e più lavoratori che
rispondano in solido della integrale copertura dell'orario di
lavoro;
d) incentivazione del lavoro part-time per la
lavoratrice.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati
dal Governo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della
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presente legge e sono inviati al Parlamento per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni prima della
loro definitiva approvazione.
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