| 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il congedo per maternità, previsto per la
lavoratrice dalla normativa vigente, è suddiviso in:
a) congedo per gravidanza, pari a trenta giorni
prima della data prevista per il parto;
b) congedo per maternità, pari a seicento giorni
dalla nascita del figlio.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 sono a totale
carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
che, per detti periodi, corrisponde alla lavoratrice mensilità
pari all'80 per cento dell'ultimo stipendio percepito.
3. Sono abrogate tutte le altre disposizioni vigenti in
materia incompatibili con quanto previsto ai commi 1 e 2.
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