| 1. La lavoratrice dipendente, a partire dalla nascita del
figlio, ha facoltà di ottenere un congedo speciale per un
periodo fino a sei anni, durante il quale non percepisce
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lo stipendio ma le è riconosciuto unicamente il
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 l'INPS, a titolo di
prepensionamento, corrisponde alla lavoratrice quote mensili
equivalenti alla pensione minima.
3. Al fine di garantire all'INPS la corresponsione dei
contributi relativi agli anni necessari per il diritto alla
pensione, di cui abbia già usufruito anticipatamente ai sensi
del presente articolo, la lavoratrice è tenuta a prolungare
oltre il normale limite di pensionamento il proprio rapporto
di lavoro per un periodo di tempo uguale a quello del congedo
ottenuto. In caso di impossibilità, la lavoratrice è comunque
tenuta a versare corrispondenti contributi volontari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle imprese che abbiano un organico di almeno venti
dipendenti, esclusi quelli assunti a tempo parziale.
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