| 1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre
1971, n. 1044, modificato dall'articolo 6 della legge 29
novembre 1977, n. 891, è sostituito dal seguente:
"Gli asili nido accolgono tutti i bambini di età fino a tre
anni e rappresentano un servizio pubblico a carattere
socio-educativo volto ad assicurare le differenti necessità
delle famiglie e dei loro figli".
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2. Al n. 1) del primo comma dell'articolo 6 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
garantendo anche un servizio ridotto o temporaneo, con
disponibilità di orari diversificati".
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