| 1. A decorrere dal 1^ luglio 1994 la misura degli assegni
per il nucleo familiare di cui al titolo I del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, è decuplicata.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si provvede attraverso il gettito annuale della cassa
unica per gli assegni familiari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, all'uopo
incrementata attraverso un proporzionale aumento della
contribuzione mediante prelievo dai redditi dei lavoratori
dipendenti.
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