| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 9, si
provvede, per gli anni 1994, 1995 e 1996, mediante
corrispondente riduzione dello
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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
nonché attraverso l'utilizzo delle somme corrispondenti alle
vincite non riscosse di lotterie.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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