| 1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato,
con proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli
uffici, determinando il personale necessario al funzionamento
delle sezioni di cui all'articolo 1, ridefinendo le dotazioni
organiche di altri uffici, ed a stabilire la data di inizio
del funzionamento delle sezioni di cui al medesimo articolo 1,
che devono comunque essere attivate entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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