| 1. Alla data di inizio del funzionamento delle sezioni
distaccate di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali
pendenti davanti la corte d'appello e alla corte di assise
d'appello di Venezia rientranti, ai sensi della presente
legge, nella competenza per territorio, rispettivamente della
sezione distaccata di corte di appello e di corte di assise
d'appello di Venezia con sede in Verona, sono devoluti alla
cognizione di questi uffici.
Pag. 4
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352
del codice di procedura civile, ai procedimenti penali, nei
quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le
parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in
corso alla data di inizio del funzionamento delle sezioni
distaccate, fissata ai sensi dell'articolo 2.
| |