| Onorevoli Colleghi! -- Il legislatore, molto
opportunamente, modificando il decreto-legge 29 maggio 1989,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio
1989, n. 263, con l'articolo 1, comma 3- bis, ha disposto
che fra le protesi e gli ausili relativi a menomazioni
funzionali permanenti, assoggettati all'aliquota di favore del
4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovevano
essere comprese anche le automobili acquistate da soggetti con
ridotte o impedite capacità motorie.
L'intendimento di questo beneficio, socialmente valido,
viene incontro al desiderio ed alle necessità di quegli
handicappati che, usando protesi particolari o adattamenti
tecnici sull'autovettura, possono conseguire la patente di
guida e così godere della libertà di movimento.
Ma, accanto a questa categoria di handicappati, vi sono
viceversa quelli che non possono conseguire la patente, i
quali per i loro spostamenti ed i loro movimenti per le strade
ed attraverso le città, utilizzano, in genere, l'automobile di
cui dispone un membro della famiglia, e che in tal modo
diventa un indispensabile mezzo di servizio.
Di fronte a questa situazione di fatto, si ritiene
opportuno che il beneficio della riduzione dell'IVA al 4 per
cento debba essere esteso anche alle automobili acquistate da
famiglie che, nel loro nucleo, hanno convivente una persona,
menomata nel fisico o nella psiche, che non può conseguire la
patente.
Questa persona menomata ha, naturalmente, pur sempre
bisogno di uscire di casa per i più svariati motivi, per
recarsi
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alle visite di controllo sanitarie, per svago, per compiere
un viaggio, e comunque per non sentirsi costretto a vegetare
fra letto e poltrona.
E di solito è sempre un familiare che provvede, con la
propria autovettura, a tali spostamenti. Si ritiene quindi,
anche per un elementare motivo di equità fra menomati con
patente e minorati senza patente che, nell'interno del nucleo
familiare dell'handicappato, si debba consentire l'acquisto di
un'automobile con l'aliquota IVA ad un tasso agevolato.
Ovviamente, nella presente proposta di legge, si prevedono
le necessarie limitazioni.
Il beneficio è ammesso per l'acquisto di macchine non
superiori a 17 cavalli fiscali; il veicolo può essere
acquistato con l'IVA agevolata solo dopo cinque anni
dall'acquisto del precedente, salvo naturalmente i comprovati
casi di forza maggiore (incidenti, furti, eccetera). Inoltre
nell'ambito del gruppo familiare dell'handicappato vi può
essere una sola autovettura che abbia goduto del regime
fiscale agevolato.
Con l'ultimo comma si prevedono le norme sanzionatorie
contro gli abusi, che vengono irrogate amministrativamente dai
prefetti con decreto.
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