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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4395
DDL0338-0002
Progetto di legge Camera n. 338 - testo presentato - (DDL12-338)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C338. TESTIPDL
...C338.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC338 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il legislatore, molto
  opportunamente, modificando il decreto-legge 29 maggio 1989,
  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio
  1989, n. 263, con l'articolo 1, comma 3- bis,  ha disposto
  che fra le protesi e gli ausili relativi a menomazioni
  funzionali permanenti, assoggettati all'aliquota di favore del
  4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovevano
  essere comprese anche le automobili acquistate da soggetti con
  ridotte o impedite capacità motorie.
    L'intendimento di questo beneficio, socialmente valido,
  viene incontro al desiderio ed alle necessità di quegli
  handicappati che, usando protesi particolari o adattamenti
  tecnici sull'autovettura, possono conseguire la patente di
  guida e così godere della libertà di movimento.
    Ma, accanto a questa categoria di handicappati, vi sono
  viceversa quelli che non possono conseguire la patente, i
  quali per i loro spostamenti ed i loro movimenti per le strade
  ed attraverso le città, utilizzano, in genere, l'automobile di
  cui dispone un membro della famiglia, e che in tal modo
  diventa un indispensabile mezzo di servizio.
    Di fronte a questa situazione di fatto, si ritiene
  opportuno che il beneficio della riduzione dell'IVA al 4 per
  cento debba essere esteso anche alle automobili acquistate da
  famiglie che, nel loro nucleo, hanno convivente una persona,
  menomata nel fisico o nella psiche, che non può conseguire la
  patente.
    Questa persona menomata ha, naturalmente, pur sempre
  bisogno di uscire di casa per i più svariati motivi, per
  recarsi
 
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  alle visite di controllo sanitarie, per svago, per compiere
  un viaggio, e comunque per non sentirsi costretto a vegetare
  fra letto e poltrona.
    E di solito è sempre un familiare che provvede, con la
  propria autovettura, a tali spostamenti.  Si ritiene quindi,
  anche per un elementare motivo di equità fra menomati con
  patente e minorati senza patente che, nell'interno del nucleo
  familiare dell'handicappato, si debba consentire l'acquisto di
  un'automobile con l'aliquota IVA ad un tasso agevolato.
    Ovviamente, nella presente proposta di legge, si prevedono
  le necessarie limitazioni.
  Il beneficio è ammesso per l'acquisto di macchine non
  superiori a 17 cavalli fiscali; il veicolo può essere
  acquistato con l'IVA agevolata solo dopo cinque anni
  dall'acquisto del precedente, salvo naturalmente i comprovati
  casi di forza maggiore (incidenti, furti, eccetera).  Inoltre
  nell'ambito del gruppo familiare dell'handicappato vi può
  essere una sola autovettura che abbia goduto del regime
  fiscale agevolato.
    Con l'ultimo comma si prevedono le norme sanzionatorie
  contro gli abusi, che vengono irrogate amministrativamente dai
  prefetti con decreto.
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-338 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0338 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=033800 00 FASCIDC=12DDL0338 SORTNAV=0033800 000 00000 ZZDDLC338 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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