| 1. Per favorire la mobilità degli handicappati esclusi
dalla guida di autoveicoli per ridotte o impedite capacità
motorie, o per altre menomazioni permanenti, il beneficio
della riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto, previsto dall'articolo 1, comma 3- bis,
del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, è esteso
all'acquisto di autoveicoli intestati ad un componente del
nucleo familiare di cui fa parte l'handicappato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato, al
momento dell'acquisto, deve consegnare al venditore una
dichiarazione rilasciata dalla unità sanitaria locale
competente in cui siano indicate le limitazioni cui è soggetto
l'handicappato, nonché un certificato attestante lo stato di
famiglia dal quale risultino i nominativi dell'handicappato e
dell'acquirente quali conviventi nello stesso nucleo
familiare. Tali documenti sono prodotti in carta libera.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa unicamente
per l'acquisto di una autovettura ogni cinque anni salvo casi
di forza maggiore comprovata, di cilindrata non superiore ai
17 cavalli fiscali, e per una sola autovettura nell'ambito
dello stesso nucleo familiare.
4. Qualsiasi infrazione alle disposizioni di cui al comma 3
è punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a lire
2.000.000, disposta, con decreto, dal prefetto della provincia
in cui risiede l'intestatario del veicolo.
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