| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 865 del 1986 (concessione di
amnistia e di indulto), nella sua concreta applicazione,
induce a conseguenze giuridiche contraddittorie e presenta, a
parere del proponente, aspetti di illegittimità costituzionale
in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
In particolare la previsione dell'applicazione per intero
dell'indulto alle pene accessorie temporanee quando conseguono
a condanne per le quali è applicato, anche solo parzialmente,
indulto, provoca differenza di trattamento tra condannati per
gli stessi reati o addirittura nei confronti di condannati per
reati di minore gravità. Può, infatti, nella pratica
giudiziaria quotidiana, verificarsi che ad un cittadino
imputato di più reati, attraverso il meccanismo
della continuazione, sia condonata la pena accessoria anche
nel caso (non infrequente) della esclusione oggettiva del più
grave reato commesso dal beneficio previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 865 del 1986, mentre ad altro
cittadino, imputato di un solo reato escluso dal beneficio in
parola e condannato a pena inferiore, non sia condonata la
pena accessoria.
E' di immediata evidenza lo scarto di giustizia
sostanziale, non sorretto adeguatamente da alcuna ragione di
politica criminale.
La proposta iniziativa legislativa tende, dunque, a
realizzare in subjecta materia l'auspicata uniformità di
trattamento e la conseguente eliminazione di un'ingiustificata
disparità.
Per quanto esposto in relazione, si propone il seguente
articolo unico.
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