| 1. E' concessa amnistia per tutte le ipotesi previste e
punite dall'articolo 17, primo comma, lettera b), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 20
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando la costruzione
interessi un'area non superiore a 200 metri quadrati e sia
destinata dall'agente ad esclusivo uso abitativo permanente e
diretto, o a comprovato uso lavorativo o commerciale.
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