| Onorevoli Colleghi! -- La esuberante produzione
legislativa, da alcuni critici definita "schizofrenica", mette
in crisi a volte l'interprete. Tale disagio diventa gravissimo
quando si riflette sulla certezza del diritto, uno degli
ultimi argini in tempi che si affidano allo smottamento degli
istituti fondamentali dei rapporti tra i cittadini e lo Stato,
per rendere incisivi la tensione, lo sbandamento,
l'avventura.
Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, che detta
nuove sanzioni in tema di sequestro di persona aggravato o
dall'evento non voluto o dalla morte volontariamente cagionata
nacque in tema di urgenza emozionale per il sequestro
dell'onorevole Aldo Moro: la qualità tecnica del prodotto
legislativo con riguardo alle certezze procedurali non è pari
al rigore che si è stabilito con le elevatissime pene
reclamate dal giusto allarme sociale.
La conseguenza si riflette anzitutto sulla competenza per
materia, apparendo agli interpreti, che pretendono
l'estensione del rito previsto con la legge 14 ottobre 1974,
n. 497, il tribunale la sedis materiae. Vi è invece
corrente avversa che reclama la competenza della corte di
assise, essendo nella legge prevista la sola fattispecie del
sequestro, mentre nella normativa attuale è introdotta la
morte come conseguenza non voluta o l'ipotesi omicidiaria
nella gradazione più alta.
Siamo convinti della conducenza tecnica (e ci consenta
morale) dell'ultima tesi: la corte di assise già scorporata
dalla novella richiamata (legge 14 ottobre 1974, n. 497 e
seguenti) non ha più competenza a giudicare tentati omicidi,
rapine, estorsioni e sequestri aggravati; è poi sottratto al
"giudice superiore" (così essendo la corte di assise ex
articolo 38 della legge 10 aprile 1951, n. 287) anche il fatto
delittuoso gerarchicamente più
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elevato tra le offese ai beni penalmente tutelati:
l'omicidio.
Per un contributo di sistematica ci permettiamo offrire un
rimedio immediato, collocabile senza costituire toppe nella
legislazione processuale penale vigente: una aggiunta
all'articolo 5 del codice di procedura penale ci sembra il
correttivo più idoneo e risolutore. Siamo perciò convinti
dell'approvazione della presente proposta riparatrice di tante
attese e debellatrice di ricorrenti equivoci, oltre che
moralizzatrice di perverse con
cretezze attuali, frustranti la qualità dell'impegno
giudiziario (è pratica quotidiana la frettolosa e perciò
inadeguata trattazione dei processi di tentato omicidio, per
esempio, sottratti alla corte di assise che, per metro di
giudizio, mentalità e coerenza, offriva garanzie di risposte
giudiziarie, diverse dalle attuali, quasi sempre deludenti.
Nessuno dimentichi: la giustizia è debito sociale, non
solamente tecnica di addetti!).
Contiamo sulla vostra civile sensibilità!
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