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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4408
DDL0342-0002
Progetto di legge Camera n. 342 - testo presentato - (DDL12-342)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C342. TESTIPDL
...C342.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC342 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La esuberante produzione
  legislativa, da alcuni critici definita "schizofrenica", mette
  in crisi a volte l'interprete.  Tale disagio diventa gravissimo
  quando si riflette sulla certezza del diritto, uno degli
  ultimi argini in tempi che si affidano allo smottamento degli
  istituti fondamentali dei rapporti tra i cittadini e lo Stato,
  per rendere incisivi la tensione, lo sbandamento,
  l'avventura.
    Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, che detta
  nuove sanzioni in tema di sequestro di persona aggravato o
  dall'evento non voluto o dalla morte volontariamente cagionata
  nacque in tema di urgenza emozionale per il sequestro
  dell'onorevole Aldo Moro: la qualità tecnica del prodotto
  legislativo con riguardo alle certezze procedurali non è pari
  al rigore che si è stabilito con le elevatissime pene
  reclamate dal giusto allarme sociale.
    La conseguenza si riflette anzitutto sulla competenza per
  materia, apparendo agli interpreti, che pretendono
  l'estensione del rito previsto con la legge 14 ottobre 1974,
  n. 497, il tribunale la  sedis materiae.  Vi è invece
  corrente avversa che reclama la competenza della corte di
  assise, essendo nella legge prevista la sola fattispecie del
  sequestro, mentre nella normativa attuale è introdotta la
  morte come conseguenza non voluta o l'ipotesi omicidiaria
  nella gradazione più alta.
    Siamo convinti della conducenza tecnica (e ci consenta
  morale) dell'ultima tesi: la corte di assise già scorporata
  dalla novella richiamata (legge 14 ottobre 1974, n. 497 e
  seguenti) non ha più competenza a giudicare tentati omicidi,
  rapine, estorsioni e sequestri aggravati; è poi sottratto al
  "giudice superiore" (così essendo la corte di assise ex
  articolo 38 della legge 10 aprile 1951, n. 287) anche il fatto
  delittuoso gerarchicamente più
 
                               Pag. 2
 
  elevato tra le offese ai beni penalmente tutelati:
  l'omicidio.
    Per un contributo di sistematica ci permettiamo offrire un
  rimedio immediato, collocabile senza costituire toppe nella
  legislazione processuale penale vigente: una aggiunta
  all'articolo 5 del codice di procedura penale ci sembra il
  correttivo più idoneo e risolutore.  Siamo perciò convinti
  dell'approvazione della presente proposta riparatrice di tante
  attese e debellatrice di ricorrenti equivoci, oltre che
  moralizzatrice di perverse con
  cretezze attuali, frustranti la qualità dell'impegno
  giudiziario (è pratica quotidiana la frettolosa e perciò
  inadeguata trattazione dei processi di tentato omicidio, per
  esempio, sottratti alla corte di assise che, per metro di
  giudizio, mentalità e coerenza, offriva garanzie di risposte
  giudiziarie, diverse dalle attuali, quasi sempre deludenti.
  Nessuno dimentichi: la giustizia è debito sociale, non
  solamente tecnica di addetti!).
    Contiamo sulla vostra civile sensibilità!
 
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