| 1. L'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
"&&3Art. 5. - (Competenza della corte di assise).
1. - La corte di assise è competente:
a) per i delitti, consumati o tentati, previsti nel
titolo I del libro II del codice penale e dagli articoli 422,
438, 439, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 584, 587, 600, 601,
602, 603 e 604 del medesimo codice;
b) per i delitti previsti dagli articoli 396, 397,
442, 571 e 572 del codice penale, se dal fatto è derivata la
morte di una o più persone;
c) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione
della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge
9 ottobre 1967 n. 962, sempre che per tali delitti sia
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
dieci anni".
| |