| Onorevoli Colleghi! -- Quando i disaccordi che portano alla
separazione di una coppia non incidono nei ruoli di padre e di
madre, perché nell'inevitabile contrasto i genitori
privilegiano la loro funzione nei confronti dei figli, e si
arriva alla scelta dolorosa ma responsabile della separazione
consensuale, nessun problema sorge per quanto riguarda
l'affidamento dei minori.
Ma allorché la coppia per la rottura quasi sempre
unilaterale di un rapporto, che trova l'altro restìo, pronto
ad usare i figli come ricatto economico, affettivo e sociale,
ha necessità di lasciare al giudice l'obbligo di decidere
sull'affidamento dei figli, è doveroso aiutare il giudice
nella sua scelta.
La necessità di decidere tra due verità proposte dai
genitori che tendono ad utilizzare il bambino per esprimere la
loro conflittualità
e si distruggono a vicenda presentandosi sempre
come vittime e mai come colpevoli, impone che nella
separazione giudiziale dei coniugi il giudice sia aiutato da
un curatore che abbia ampia facoltà di indagine sia nei
rapporti genitori-figli, che in quelli con i nonni, con gli
insegnanti e con l'ambiente in cui i minori vivono.
La nomina di questo curatore si impone anche quando il
giudice ordinario è chiamato a modificare le condizioni
inerenti all'affidamento della prole stabilite con la
separazione consensuale omologata, con la separazione
giudiziale, con la sentenza di divorzio o con il provvedimento
previsto dall'articolo 129 del codice civile, questioni tutte
riservate alla competenza del tribunale ordinario, dalla
sentenza a sezioni unite della Cassazione del 2 marzo
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1983. E' da rilevare che l'articolo 155 del codice civile
precisa che il giudice adotta ogni provvedimento relativo alla
prole lasciandogli ampia facoltà di decidere, anche con
l'ausilio di informazioni disposte d'ufficio.
Questa possibilità di servirsi di organi ausiliari deve
essere un obbligo per il giudice che deve adottare i
provvedimenti riguardanti i minori. Nasce così una figura
umana e giuridica essenziale, che, convenzionamente,
potremmo definire "l'avvocato del bambino".
I servizi sociali istituiti presso i comuni possono offrire
elementi idonei e qualificati per tali adempimenti.
Tenuto conto quindi delle suesposte considerazioni, appare
opportuno che il terzo comma dell'articolo 708 del codice di
procedura civile sia modificato nel modo che segue.
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