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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4414
DDL0344-0002
Progetto di legge Camera n. 344 - testo presentato - (DDL12-344)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C344. TESTIPDL
...C344.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC344 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Quando i disaccordi che portano alla
  separazione di una coppia non incidono nei ruoli di padre e di
  madre, perché nell'inevitabile contrasto i genitori
  privilegiano la loro funzione nei confronti dei figli, e si
  arriva alla scelta dolorosa ma responsabile della separazione
  consensuale, nessun problema sorge per quanto riguarda
  l'affidamento dei minori.
    Ma allorché la coppia per la rottura quasi sempre
  unilaterale di un rapporto, che trova l'altro restìo, pronto
  ad usare i figli come ricatto economico, affettivo e sociale,
  ha necessità di lasciare al giudice l'obbligo di decidere
  sull'affidamento dei figli, è doveroso aiutare il giudice
  nella sua scelta.
    La necessità di decidere tra due verità proposte dai
  genitori che tendono ad utilizzare il bambino per esprimere la
  loro conflittualità
  e si distruggono a vicenda presentandosi sempre
  come vittime e mai come colpevoli, impone che nella
  separazione giudiziale dei coniugi il giudice sia aiutato da
  un curatore che abbia ampia facoltà di indagine sia nei
  rapporti genitori-figli, che in quelli con i nonni, con gli
  insegnanti e con l'ambiente in cui i minori vivono.
    La nomina di questo curatore si impone anche quando il
  giudice ordinario è chiamato a modificare le condizioni
  inerenti all'affidamento della prole stabilite con la
  separazione consensuale omologata, con la separazione
  giudiziale, con la sentenza di divorzio o con il provvedimento
  previsto dall'articolo 129 del codice civile, questioni tutte
  riservate alla competenza del tribunale ordinario, dalla
  sentenza a sezioni unite della Cassazione del 2 marzo
 
                               Pag. 2
 
  1983.  E' da rilevare che l'articolo 155 del codice civile
  precisa che il giudice adotta ogni provvedimento relativo alla
  prole lasciandogli ampia facoltà di decidere, anche con
  l'ausilio di informazioni disposte d'ufficio.
    Questa possibilità di servirsi di organi ausiliari deve
  essere un obbligo per il giudice che deve adottare i
  provvedimenti riguardanti i minori.  Nasce così una figura
  umana e giuridica essenziale, che, convenzionamente,
  potremmo definire "l'avvocato del bambino".
    I servizi sociali istituiti presso i comuni possono offrire
  elementi idonei e qualificati per tali adempimenti.
    Tenuto conto quindi delle suesposte considerazioni, appare
  opportuno che il terzo comma dell'articolo 708 del codice di
  procedura civile sia modificato nel modo che segue.
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-344 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0344 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=034400 00 FASCIDC=12DDL0344 SORTNAV=0034400 000 00000 ZZDDLC344 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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