| 1. Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
"Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non
riesce, il presidente dà, con ordinanza, i provvedimenti
temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei
coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore, fissando
l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, e
nomina, ove necessario, un curatore speciale con il compito di
assistere i minori come consulente tecnico del giudice
istruttore".
| |