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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4424
DDL0346-0002
Progetto di legge Camera n. 346 - testo presentato - (DDL12-346)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C346. TESTIPDL
...C346.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC346 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il codice civile, negli articoli da
  1742 a 1753, tratta del contratto di agenzia e le relative
  norme sono applicate a tutte le attività socioeconomiche nelle
  quali una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere,
  per conto di un'altra, in una determinata zona, la conclusione
  di specifici affari, dietro retribuzione.
    Abbiamo quindi le figure degli agenti di commercio, degli
  agenti di borsa, di assicurazione, teatrali, immobiliari e
  così via, cioè di persone che, nei più disparati campi,
  pongono professionalmente la loro attività a disposizione di
  una ditta, di una impresa, di una società, di terzi, per
  concludere determinati affari agendo da intermediari tra
  offerta e domanda, con la caratterizzazione di una attività
  esclusiva su zone territorialmente delimitate.
    Il codice civile, poi, quando tratta del contratto di
  assicurazione, all'articolo
  1903 parla esplicitamente degli agenti di assicurazione,
  creando nella più vasta accezione dell'agente, quale previsto
  nella nozione del contratto di agenzia, una fattispecie più
  limitata, con connotazioni proprie, in quanto la procura
  concessa dal preponente - che va resa pubblica nelle forme di
  legge - li può abilitare non solo allo svolgimento degli atti
  e delle attività necessarie alla conclusione del contratto ma
  anche a modificare o risolvere i contratti conclusi.
    Da questo punto di vista gli agenti di assicurazione
  assumono dei poteri ben maggiori di un comune agente.  Infatti,
  mentre questi ultimi possono soltanto "promuovere" la
  conclusione di contratti per conto di un terzo, l'agente di
  assicurazione può, dopo aver "promosso" l'affare, assumersi
  anche la responsabilità di modificare i termini del contratto
  arrivando sino alla sua risoluzione, naturalmente
 
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  sempre che il preponente con specifica procura gli abbia
  riconosciuto gli adeguati poteri, cosa che regolarmente
  avviene.
    Inoltre, l'altro elemento caratterizzante della figura
  dell'agente di assicurazione è quello che emerge dalla norma
  del secondo comma dell'articolo 1903 per cui l'agente può
  attivamente o passivamente essere parte in un giudizio, in
  nome dell'assicuratore, quando vi siano contestazioni con
  l'assicurato in merito agli obblighi reciprocamente assunti
  con la firma della polizza.
    Di fronte a questa situazione di diritto e di fatto che
  scolpisce una figura dell'agente di assicurazione nettamente
  differenziata da quella dell'"agente" genericamente inteso, ci
  è sembrato di rilevare una carenza di norme a tutela dei più
  ampi poteri e delle connaturali responsabilità che
  confluiscono nell'agente di assicurazione.
    E' indiscutibile che base del contratto d'agenzia è il
  diritto dell'esclusiva inteso sia come divieto per il
  preponente di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella
  stessa zona per lo stesso ramo di attività, sia come divieto
  per l'agente di assumere nella stessa zona l'incarico di
  trattare lo stesso tipo di affari in nome di più imprese
  concorrenti fra loro.
    Fissato questo principio fondamentale, quando scendiamo
  all'analisi di quanto di fatto avviene nel campo assicurativo
  vediamo che, mentre gli agenti di assicurazione rispettano
  rigorosamente il dovere di trattare gli affari a vantaggio di
  una singola compagnia, non altrettanto avviene per la
  compagnia di assicurazione che - specie per gli affari più
  importanti - tratta direttamente con il terzo, sempre
  all'insaputa dell'agente.
    Per essere più chiari tentiamo un esempio: una impresa
  industriale con sede a Milano, per coprire i rischi di un
  proprio stabilimento a Bari, tratta direttamente con la
  direzione generale di una compagnia di assicurazioni con sede
  a Torino, che travalicando il diritto di esclusiva dell'agente
  di Bari promuove e conclude in proprio l'affare.
    L'agente per la Puglia della compagnia di assicurazione, al
  limite, ignorerà che la compagnia da lui territorialmente
  rappresentata sta trattando la copertura di un rischio ubicato
  nella propria zona di esclusiva, ma certamente non ignorerà,
  una volta ricevuta la polizza per la gestione, di essere stato
  estromesso dall'affare perdendo provvigioni ed eventuali
  interessenze.
    Questo fenomeno, purtroppo, nel campo assicurativo si sta
  sempre più generalizzando sia con la gestione diretta di
  assicurazioni da parte dei dipendenti delle imprese, che si
  creano un personale portafoglio, sia con la creazione presso
  le direzioni generali delle compagnie delle cosiddette
  "agenzie di direzione" che acquisiscono e gestiscono
  direttamente le polizze; sia con la istituzione di "gestioni
  in economia" che acquisendo direttamente degli affari e
  gestendo le polizze diventano praticamente sedi periferiche
  delle compagnie stesse.  Per completare il quadro non va
  ignorata l'attività dei  brokers  e in tutti questi casi
  l'agente, che dovrebbe gestire il rischio coperto dalla
  polizza perché ubicato nella sua zona, malgrado il conclamato
  diritto di esclusiva non si vedrà riconosciuta alcuna
  provvigione o interessenza.
    Per ovviare a questa situazione riteniamo opportuno
  integrare le norme del contratto di assicurazione come
  attualmente previste dal codice civile aggiungendo un nuovo
  articolo dopo il 1903.
    Con questo nuovo articolo, richiamiamo le norme contenute
  nel primo e secondo comma dell'articolo 1748, ed aggiungiamo -
  forse  ad abundantiam   dal punto di vista
  tecnico-giuridico ma necessariamente di fronte alla realtà di
  fatto - che per tutti gli affari, anche se conclusi
  direttamente o indirettamente dal preponente, le provvigioni
  e, quando del caso le interessenze, sono sempre dovute
  all'agente che ha competenza esclusiva nella zona in cui è
  ubicato il rischio.
 
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    In tal modo, la figura dell'agente, elemento insostituibile
  nella struttura delle compagnie di assicurazione, viene
  giustamente tutelata con un preciso richiamo alla compagnia
  stessa a non avvalersi di un istituto del codice civile solo
  per la parte da cui essa trae benefìci ed utili, ma
  obbligandola a rispettare sotto ogni aspetto la figura
  giuridica dei suoi più preziosi collaboratori, riconoscendo la
  validità di quei diritti che il legislatore ineccepibilmente
  ha garantito all'agente e che con una capziosa se non anche
  furbastra interpretazione dell'articolo 1748 si tende loro
  sottrarre.
    Onorevoli colleghi, il problema della revisione del
  contratto di assicurazione già più volte è stato oggetto di
  dibattiti in questa Camera.  Tutti noi siamo convinti che molte
  norme siano ormai superate, molte insufficienti, altre
  particolarmente onerose ma, prima di affrontare il problema
  nella sua complessa globalità, abbiamo ritenuto necessario
  elaborare questa proposta di legge, su una questione
  tecnicamente limitata, la cui soluzione, però, con il vostro
  voto favorevole, darà il metro e la indicazione della
  necessità di rivedere profondamente l'attuale normativa del
  contratto di assicurazione.
 
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