| Onorevoli Colleghi! -- La legge sancisce, all'articolo 2054
del codice civile, che il proprietario di un veicolo è
responsabile dei danni cagionati dalla circolazione dello
stesso in solido col conducente, ad eccezione della ipotesi
prevista nello stesso articolo 2054: se prova "che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".
E' pure pacifico che la proprietà del veicolo si presume
della persona alla quale il veicolo è intestato nel pubblico
registro ed è egualmente pacifico che l'intestatario può però
dimostrare con una qualunque scrittura privata ovvero con
testimoni di avere trasferito, da prima dell'incidente, la
proprietà del veicolo stesso ad altri, liberandosi così di
ogni e qualunque responsabilità.
Questa possibilità di prova a mezzo di testimoni o a mezzo
di scrittura privata
non di data certa si presta però a tutta una serie di azioni
truffaldine ed immorali con le quali il vero proprietario del
veicolo riesce a fare apparire essere di proprietà di altri il
veicolo che i danni ha cagionato: e sempre il nuovo improvviso
proprietario è un nullatenente mentre il suo presunto dante
causa figura persona solvibile ed economicamente valida.
Con il risultato finale che i danneggiati non riescono ad
ottenere il risarcimento del danno dal nuovo impensato e
sconosciuto proprietario nullatenente.
Con la presente proposta di legge si vuole impedire quanto
sopra e si vuole in modo rigoroso e certo tutelare i diritti e
la buona fede dei terzi che rimangono danneggiati dalla
circolazione dei veicoli subendo spesso dei danni irreparabili
di carattere materiale e morale come avviene nei confronti di
fanciulli che si vedono
Pag. 2
uccidere il loro genitore dalla incoscienza o dalla
irresponsabilità di un qualunque guidatore.
Infatti appare troppo giusto al proponente, che solo il
pubblico registro faccia fede - nei confronti dei terzi -
della appartenenza in proprietà del veicolo, e che non si
possa consentire la possibilità di una truffa e di una azione
addirittura amorale a danno dei danneggiati quando l'incidente
si è verificato.
Né rileva sostenere che trattandosi di beni mobili il
diritto di proprietà può trasferirsi anche verbalmente.
Qui non si discute di questa possibilità e di questo
diritto, ma del fatto che nei confronti di terzi non può porsi
nel nulla quanto risulta nel pubblico registro dopo che sorge,
in chi del veicolo è intestatario, l'obbligo al risarcimento
dei danni. Né rileva osservare che può accadere che
l'intestatario avesse effettivamente già trasferito il suo
diritto di proprietà da prima che l'incidente si
verificasse.
Anche quando ciò fosse, è evidente che il nuovo
proprietario non risulterebbe nel pubblico registro solo ed in
quanto il venditore si è prestato - colludendo col compratore
- a truffare l'erario dello Stato.
Infatti il trasferimento di proprietà non viene ad essere
annotato nel pubblico registro solamente quando venditore e
acquirente si accordano per frodare le leggi fiscali dello
Stato e quindi evitano, per tale fine, la stipulazione
dell'atto pubblico e relativa registrazione.
Anche in questa ipotesi di vendita effettiva fatta in frode
all'erario non può essere consentito al venditore di
dimostrare con testimoni o con semplici scritture private
l'avvenuta vendita del veicolo per esonerarsi da ogni e
qualunque responsabilità, sia perché nei confronti dei terzi
deve sempre fare fede il pubblico registro, sia perché non può
concedersi siffatto mezzo di prova a chi, colludendo col
compratore, ha violato precise disposizioni di carattere
fiscale ed ha accettato tutte le conseguenze che ne
deriverebbero una volta che la presente proposta di legge
diventasse legge.
Inoltre se quanto denunziato fosse ancora tenuto in vita si
verrebbe a perpetuare una situazione che non trova più alcuna
giustificazione nelle finalità del pubblico registro, nelle
leggi fiscali, nella tutela della buona fede dei terzi,
soprattutto perché col semplice rispetto della trascrizione
dell'atto si può impedire il trionfo della truffa, la beffa
della legge, e la vittoria del più furbo e dell'immorale.
E' superfluo precisare che questa proposta di legge (già
presentata nelle passate legislature), non verrà a
pregiudicare il diritto dell'intestatario di ripetere quanto
eventualmente avrà pagato al danneggiato, dalla persona alla
quale trasferì effettivamente il veicolo e dal conducente che
il veicolo ebbe in consegna dal detto acquirente.
E ciò in forza dei princìpi generali del diritto, e delle
norme specifiche in materia che questa proposta non intende
modificare e non modifica.
| |