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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4427
DDL0347-0002
Progetto di legge Camera n. 347 - testo presentato - (DDL12-347)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C347. TESTIPDL
...C347.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC347 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge sancisce, all'articolo 2054
  del codice civile, che il proprietario di un veicolo è
  responsabile dei danni cagionati dalla circolazione dello
  stesso in solido col conducente, ad eccezione della ipotesi
  prevista nello stesso articolo 2054: se prova "che la
  circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".
    E' pure pacifico che la proprietà del veicolo si presume
  della persona alla quale il veicolo è intestato nel pubblico
  registro ed è egualmente pacifico che l'intestatario può però
  dimostrare con una qualunque scrittura privata ovvero con
  testimoni di avere trasferito, da prima dell'incidente, la
  proprietà del veicolo stesso ad altri, liberandosi così di
  ogni e qualunque responsabilità.
    Questa possibilità di prova a mezzo di testimoni o a mezzo
  di scrittura privata
  non di data certa si presta però a tutta una serie di azioni
  truffaldine ed immorali con le quali il vero proprietario del
  veicolo riesce a fare apparire essere di proprietà di altri il
  veicolo che i danni ha cagionato: e sempre il nuovo improvviso
  proprietario è un nullatenente mentre il suo presunto dante
  causa figura persona solvibile ed economicamente valida.
    Con il risultato finale che i danneggiati non riescono ad
  ottenere il risarcimento del danno dal nuovo impensato e
  sconosciuto proprietario nullatenente.
    Con la presente proposta di legge si vuole impedire quanto
  sopra e si vuole in modo rigoroso e certo tutelare i diritti e
  la buona fede dei terzi che rimangono danneggiati dalla
  circolazione dei veicoli subendo spesso dei danni irreparabili
  di carattere materiale e morale come avviene nei confronti di
  fanciulli che si vedono
 
                               Pag. 2
 
  uccidere il loro genitore dalla incoscienza o dalla
  irresponsabilità di un qualunque guidatore.
    Infatti appare troppo giusto al proponente, che solo il
  pubblico registro faccia fede - nei confronti dei terzi -
  della appartenenza in proprietà del veicolo, e che non si
  possa consentire la possibilità di una truffa e di una azione
  addirittura amorale a danno dei danneggiati quando l'incidente
  si è verificato.
    Né rileva sostenere che trattandosi di beni mobili il
  diritto di proprietà può trasferirsi anche verbalmente.
    Qui non si discute di questa possibilità e di questo
  diritto, ma del fatto che nei confronti di terzi non può porsi
  nel nulla quanto risulta nel pubblico registro dopo che sorge,
  in chi del veicolo è intestatario, l'obbligo al risarcimento
  dei danni. Né rileva osservare che può accadere che
  l'intestatario avesse effettivamente già trasferito il suo
  diritto di proprietà da prima che l'incidente si
  verificasse.
    Anche quando ciò fosse, è evidente che il nuovo
  proprietario non risulterebbe nel pubblico registro solo ed in
  quanto il venditore si è prestato - colludendo col compratore
  - a truffare l'erario dello Stato.
    Infatti il trasferimento di proprietà non viene ad essere
  annotato nel pubblico registro solamente quando venditore e
  acquirente si accordano per frodare le leggi fiscali dello
  Stato e quindi evitano, per tale fine, la stipulazione
  dell'atto pubblico e relativa registrazione.
    Anche in questa ipotesi di vendita effettiva fatta in frode
  all'erario non può essere consentito al venditore di
  dimostrare con testimoni o con semplici scritture private
  l'avvenuta vendita del veicolo per esonerarsi da ogni e
  qualunque responsabilità, sia perché nei confronti dei terzi
  deve sempre fare fede il pubblico registro, sia perché non può
  concedersi siffatto mezzo di prova a chi, colludendo col
  compratore, ha violato precise disposizioni di carattere
  fiscale ed ha accettato tutte le conseguenze che ne
  deriverebbero una volta che la presente proposta di legge
  diventasse legge.
    Inoltre se quanto denunziato fosse ancora tenuto in vita si
  verrebbe a perpetuare una situazione che non trova più alcuna
  giustificazione nelle finalità del pubblico registro, nelle
  leggi fiscali, nella tutela della buona fede dei terzi,
  soprattutto perché col semplice rispetto della trascrizione
  dell'atto si può impedire il trionfo della truffa, la beffa
  della legge, e la vittoria del più furbo e dell'immorale.
    E' superfluo precisare che questa proposta di legge (già
  presentata nelle passate legislature), non verrà a
  pregiudicare il diritto dell'intestatario di ripetere quanto
  eventualmente avrà pagato al danneggiato, dalla persona alla
  quale trasferì effettivamente il veicolo e dal conducente che
  il veicolo ebbe in consegna dal detto acquirente.
    E ciò in forza dei princìpi generali del diritto, e delle
  norme specifiche in materia che questa proposta non intende
  modificare e non modifica.
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-347 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0347 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=034700 00 FASCIDC=12DDL0347 SORTNAV=0034700 000 00000 ZZDDLC347 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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