| 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10
maggio 1976, n.319, così come sostituito dall'articolo 17
della legge 24 dicembre 1979, n.650, è sostituito dal
seguente:
"La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature,
servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani
di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni,
nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di
accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente
legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo,
nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite
direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle
situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e
di qualità del corpo idrico ricettore.".
2. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche
fognature e di scarichi delle pubbliche
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fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera
in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale
previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 10 gennaio
1981.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in
attesa dell'attuazione della direttiva 271/91/CEE.
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