| Onorevoli Colleghi! -- Si intende sottoporre alla vostra
attenzione una questione diffusamente e profondamente
avvertita da larga parte del personale giudiziario. Essa
attiene alla individuazione ed alla definizione, prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n.
1219, del profilo professionale di VII qualifica di
"collaboratore di cancelleria". Nel lessico corrente, ormai
diffuso, tale categoria di dipendenti del Ministero di grazia
e giustizia viene definita ed appellata con il neologismo di
"collaboratori giudiziari", ingenerando una palese e
pregiudizievole confusione con i cosiddetti "collaboratori di
giustizia" (altrimenti definiti "pentiti") che, nella quasi
totalità dei casi, sono anche pregiudicati con gravi
colpe dietro di loro. Tale confusione, seppure incolpevole,
ha generato e genera disappunto tra il personale
dell'amministrazione della giustizia, vittima e, al tempo
stesso, causa dell'inevitabile confusione.
Costituisce pertanto una giusta iniziativa legislativa
quella volta a rimuovere la causa dell'inconveniente
segnalato, mediante la modifica della definizione del
personale di VII qualifica funzionale da "collaboratori di
cancelleria" a "funzionari di cancelleria", risolvendo così
l'equivoco sopra segnalato.
Si sottopone pertanto all'approvazione della Camera la
presente proposta di legge confidando nel sollecito
accoglimento da parte degli onorevoli colleghi.
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