| 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio
1976, n. 319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:
"Salvo quanto previsto dal comma successivo si applica
sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di
accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge
ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo
14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di
applicazione. La condanna importa l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.
Fatte salve le disposizioni penali previste per
l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio
dell'autorizzazione degli scarichi degli insediamenti civili,
attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei
limiti di accettabilità fissati per tali scarichi dalle
regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei
rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
otto milioni.".
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