| Onorevoli Colleghi! -- L'esperienza acquisita nel
corso dell'ormai quasi compiuto quinquennio dall'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, impone di
considerare, anche sotto l'importantissimo profilo della
tecnica di verbalizzazione, il grado di efficienza, di
celerità della normativa in vigore, in sede di udienza
preliminare e, soprattutto, di udienza dibattimentale.
Esigenza avvertita specie nell'ambito dei procedimenti nei
confronti della criminalità organizzata, che, per numero di
soggetti imputati e di reati contestati, risultano, nella
pratica quotidiana, di difficilissima "governabilità"
ricorrendo ai tempi, ai modi ed alle forme della tradizionale
quanto arcaica
verbalizzazione dettata e manuale; anche i procedimenti meno
articolati soffrono inutili ed abbondanti ritardi, eliminabili
soltanto con il ricorso alla tecnica di verbalizzazione
mediante stenotipia, anche per ubbidienza alle norme
regolatrici.
Come è noto, tale tecnica, conosciuta ed utilizzata in
altre nazioni da oltre mezzo secolo, nel nostro ordinamento è
stata introdotta con previsione contenuta nell'articolo 51 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Essa, dopo avere
incontrato non poche né trascurabili resistenze iniziali da
parte di tanti operatori di giustizia, restii a riconoscerne
la obiettiva utilità, ha contribuito in maniera non
trascurabile a rendere possibile la celebrazione
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di tanti processi, maggiori e minori, dimostrando la
pretestuosità di troppi preconcetti e delle denunciate
resistenze ed anzi assicurando imparzialità e puntualità quasi
"fotografica" di quanto registratosi in udienza.
La tecnica di verbalizzazione a mezzo di stenotipia è
stata, sino ad ora, assicurata nei processi penali, attraverso
il ricorso a generoso e mal retribuito personale tecnico
estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione
degli atti nei casi previsti dagli articoli 135, 138 e 139 del
codice di procedura penale. In atto molti uffici giudiziari
hanno cautelativamente disposto la sospensione del servizio,
dati i rilievi mossi dalla Corte dei conti in ordine ad una
convenzione stipulata a Padova! Cioè a dire: sulla bagnata
giustizia, altra pioggia...
L'amministrazione giudiziaria è, così, ripiombata nel caos
e nella impotenza, anche sotto il profilo della assoluta
inadeguatezza della vetusta tecnica di verbalizzazione
manuale.
Si appalesa, in tal guisa, necessario (a fini di efficienza
della macchina giudiziaria), conveniente e doveroso (per il
minor
costo a carico della pubblica amministrazione che
comporterebbe), istituire presso il Ministero di grazia e
giustizia il profilo dello stenotipista, da reclutare mediante
prova selettiva per pubblico concorso con procedure
accelerate, al fine di evitare il più possibile vuoti di
attività, che ridonderebbero a danno dell'amministrazione
della giustizia, tenendo conto del tirocinio svolto (se
apprezzabile nella qualità e nel tempo).
Considerati la gravità delle disfunzioni giudiziarie, la
progressione dell'emergenza, l'opportunità degli strumenti
(l'amministrazione dispone di costosissimi macchinari, ora
inutili) per porvi rimedio, e, in breve, l'inderogabile
applicazione della legge, si confida nell'apprezzamento
responsabile dell'urgenza che la materia esige e nella
conseguente approvazione del presente testo, anche a seguito
della improvvida circolare ministeriale che, imponendo l'uso
della stenotipia (per ragioni di bilancio) blocca di fatto il
corretto e celere corso dei processi contro i quali la
politica della lesina è ingiuria ed ipocrisia, dopo i tanti
proclami sul primato della efficienza giudiziaria.
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