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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4442
DDL0352-0002
Progetto di legge Camera n. 352 - testo presentato - (DDL12-352)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C352. TESTIPDL
...C352.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC352 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'esperienza acquisita nel
  corso dell'ormai quasi compiuto quinquennio dall'entrata in
  vigore del nuovo codice di procedura penale, impone di
  considerare, anche sotto l'importantissimo profilo della
  tecnica di verbalizzazione, il grado di efficienza, di
  celerità della normativa in vigore, in sede di udienza
  preliminare e, soprattutto, di udienza dibattimentale.
  Esigenza avvertita specie nell'ambito dei procedimenti nei
  confronti della criminalità organizzata, che, per numero di
  soggetti imputati e di reati contestati, risultano, nella
  pratica quotidiana, di difficilissima "governabilità"
  ricorrendo ai tempi, ai modi ed alle forme della tradizionale
  quanto arcaica
  verbalizzazione dettata e manuale; anche i procedimenti meno
  articolati soffrono inutili ed abbondanti ritardi, eliminabili
  soltanto con il ricorso alla tecnica di verbalizzazione
  mediante stenotipia, anche per ubbidienza alle norme
  regolatrici.
    Come è noto, tale tecnica, conosciuta ed utilizzata in
  altre nazioni da oltre mezzo secolo, nel nostro ordinamento è
  stata introdotta con previsione contenuta nell'articolo 51 del
  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Essa, dopo avere
  incontrato non poche né trascurabili resistenze iniziali da
  parte di tanti operatori di giustizia, restii a riconoscerne
  la obiettiva utilità, ha contribuito in maniera non
  trascurabile a rendere possibile la celebrazione
 
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  di tanti processi, maggiori e minori, dimostrando la
  pretestuosità di troppi preconcetti e delle denunciate
  resistenze ed anzi assicurando imparzialità e puntualità quasi
  "fotografica" di quanto registratosi in udienza.
    La tecnica di verbalizzazione a mezzo di stenotipia è
  stata, sino ad ora, assicurata nei processi penali, attraverso
  il ricorso a generoso e mal retribuito personale tecnico
  estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione
  degli atti nei casi previsti dagli articoli 135, 138 e 139 del
  codice di procedura penale.  In atto molti uffici giudiziari
  hanno cautelativamente disposto la sospensione del servizio,
  dati i rilievi mossi dalla Corte dei conti in ordine ad una
  convenzione stipulata a Padova!  Cioè a dire: sulla bagnata
  giustizia, altra pioggia...
    L'amministrazione giudiziaria è, così, ripiombata nel caos
  e nella impotenza, anche sotto il profilo della assoluta
  inadeguatezza della vetusta tecnica di verbalizzazione
  manuale.
    Si appalesa, in tal guisa, necessario (a fini di efficienza
  della macchina giudiziaria), conveniente e doveroso (per il
  minor
  costo a carico della pubblica amministrazione che
  comporterebbe), istituire presso il Ministero di grazia e
  giustizia il profilo dello stenotipista, da reclutare mediante
  prova selettiva per pubblico concorso con procedure
  accelerate, al fine di evitare il più possibile vuoti di
  attività, che ridonderebbero a danno dell'amministrazione
  della giustizia, tenendo conto del tirocinio svolto (se
  apprezzabile nella qualità e nel tempo).
    Considerati la gravità delle disfunzioni giudiziarie, la
  progressione dell'emergenza, l'opportunità degli strumenti
  (l'amministrazione dispone di costosissimi macchinari, ora
  inutili) per porvi rimedio, e, in breve, l'inderogabile
  applicazione della legge, si confida nell'apprezzamento
  responsabile dell'urgenza che la materia esige e nella
  conseguente approvazione del presente testo, anche a seguito
  della improvvida circolare ministeriale che, imponendo l'uso
  della stenotipia (per ragioni di bilancio) blocca di fatto il
  corretto e celere corso dei processi contro i quali la
  politica della lesina è ingiuria ed ipocrisia, dopo i tanti
  proclami sul primato della efficienza giudiziaria.
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-352 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0352 TOTPAG=0004 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=035200 00 FASCIDC=12DDL0352 SORTNAV=0035200 000 00000 ZZDDLC352 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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