| 1. I concorsi si svolgono in sede distrettuale, nel
rispetto dei vincoli e delle condizioni stabiliti dalle norme
vigenti per il reclutamento del personale ausiliario
giudiziario.
2. Nei concorsi di cui al comma 1 si tiene conto del
tirocinio svolto, ove l'amministrazione attesti un periodo non
inferiore a sei mesi, e dei risultati delle prestazioni
svolte.
3. Le commissioni esaminatrici sono costituite dal
presidente della corte di appello,
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o da un sostituto da lui designato, dal presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati, o da un sostituto da lui
designato, dal cancelliere capo della sede di corte di appello
dove si svolgono le prove di concorso, o da un sostituto da
lui designato, e da un docente di stenotipia, designato dal
provveditore agli studi della città sede del concorso.
4. Le prove consistono in un esame di cultura generale, in
uno di nozioni generali sul codice di procedura penale, con
particolare riferimento alla udienza preliminare e al
dibattimento, e in una prova pratica, riferentesi alle
specifiche funzioni di stenotipista. Esse si svolgono nella
stessa seduta di esame. Il voto minimo è di ventuno trentesimi
complessivi, con esclusione dei candidati che non abbiano
superato i sei decimi in una delle prove.
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