Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4452
DDL0353-0002
Progetto di legge Camera n. 353 - testo presentato - (DDL12-353)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C353. TESTIPDL
...C353.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC353 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! - Qualunque gruppo che si è
  finora occupato, con specifiche iniziative legislative, del
  cruciale problema della responsabilità disciplinare e delle
  incompatibilità del magistrato, ha considerato traccia
  obbligata il testo del disegno di legge presentato nella IX
  legislatura dall'allora Ministro di grazia e giustizia,
  Martinazzoli (Atto Senato n. 251 della IX legislatura).
    Pur ospitando tanta parte del meditato documento
  governativo, con la presente proposta di legge ci siamo
  impegnati a contributi nuovi e perciò originali, che possono
  così essere riassunti:
      1) la centralità della libertà del cittadino (articolo
  3);
      2) sostanza e forma per vivificare l'equilibrio e la
  competenza del magistrato (articolo 3);
      3) colpire ogni colpevole interferenza illecita (articolo
  3);
      4) colpevolizzare ogni atteggiamento tracotante o smodato
  del giudice contro altri giudici, il foro o le parti (articolo
  3);
      5) l'intolleranza per espressioni lesive del decoro
  altrui in provvedimenti del magistrato (articolo 4);
      6) la difesa dell'immagine oltre che delle funzioni del
  magistrato per onorare il giudice e non per processarlo
  (articolo 4);
 
                               Pag. 2
 
      7) l'aumento del minimo della perdita di anzianità,
  quando necessaria (articolo 5);
      8) l'obbligo di approfondita istruzione di ogni pratica
  disciplinare (articolo 6);
      9) la valutazione dell'anzianità per funzioni e non per
  età in caso di parità di voti: la prevalenza cioè
  dell'esperienza, sintesi di saggezza professionale e umana
  (articolo 7);
      10) la limitazione da sei a quattro mesi e da un anno a
  otto mesi del termine per la definizione degli adempimenti per
  il procedimento disciplinare, contro lo stillicidio di attese
  sfibranti (articolo 9);
      11) la possibilità della conoscenza degli atti della
  sezione disciplinare da parte della Presidenza della Camera
  dei deputati e del Senato della Repubblica, per evitare
  antidemocratiche "saracinesche", che possono indebolire il
  corretto rapporto istituzionale (articolo 9);
      12) il recupero della disciplina dell'articolo 163 del
  codice penale in tema sanzionatorio, in caso di rimozione
  (articolo 11);
      13) il corretto uso dell'istituto della revisione non
  riferibile alla sanzione "minore", ma al proscioglimento
  dall'addebito (articolo 17);
      14) la eliminazione di ogni deroga in caso di parentela o
  affinità per magistrati componenti lo stesso collegio, essendo
  inammissibile la previsione dell'intralcio "al regolare
  svolgimento della funzione giudiziaria"
  come causa d'incompatibilità: non si può legiferare
  delegando altri (articolo 18);
      15) la rilevanza dei rapporti, anche e solo di abituale
  frequenza del giudice con l'imputato: non essere solo
  imparziale ma anche apparirlo (articolo 18);
      16) rigorosi accertamenti fiscali sulle condizioni del
  magistrato, impedito nel sereno e corretto svolgimento delle
  funzioni (articolo 19);
      17) la presenza di avvocati del libero foro nella difesa
  di magistrati inquisiti avanti il Consiglio superiore della
  magistratura: che gli avvocati non giudichino, che i giudici
  non siano avvocati (articolo 20);
      18) il termine di sessanta giorni, infine, per l'entrata
  in vigore della legge, dopo la pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  (articolo 22).
    Onorevoli colleghi, credendo nello Stato di diritto,
  alziamo lo scanno del giudice sopra ogni rispettabile passione
  di parte.  Ciò comporta trasparenza e credibilità.
    Il giudice deve essere rispettato; ma egli deve tutto
  compiere perché ciò sia un dovere sentito e non una clausola
  di stile.
    Da ciò il nostro modesto, appassionato, vigile contributo
  di uomini al servizio del diritto, ma anche e non meno della
  società.
    Nel ripresentare la presente proposta di legge, già
  presentata nella X e nella XI legislatura, ne chiediamo
  urgente, responsabile approvazione.
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-353 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0353 TOTPAG=0018 TOTDOC=0024 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=035300 00 FASCIDC=12DDL0353 SORTNAV=0035300 000 00000 ZZDDLC353 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati