| (Illeciti disciplinari del magistrato
nell'esercizio delle sue funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare del
magistrato:
a) la privazione della libertà del cittadino per
abuso di discrezionalità decisionale. Si intende che ricorre
abuso di di screzionalità decisionale tutte le volte in cui è
omessa o è distorta o non appare oggettivamente serena la
valutazione o della personalità dell'inquisito o del pericolo
di fuga o dell'inquinamento delle prove e degli elementi di
prova o dell'allarme sociale correlato alla reale gravità del
fatto per cui si procede;
b) la palese violazione del dovere di imparzialità nei
confronti delle parti;
c) la manifesta violazione del dovere di correttezza
nei confronti delle parti o dei loro difensori o consulenti,
dei componenti l'ufficio, dei collaboratori o dei
testimoni;
d) la violazione del segreto d'ufficio, ovvero la
grave violazione del dovere di riservatezza relativamente agli
affari trattati, quando quest'ultima sia idonea a ledere
diritti altrui;
e) l'agevolazione anche colposa della diffusione del
contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando sia
idonea a pregiudicare lo svolgimento della attività
processuale o a ledere diritti altrui;
f) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune
in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;
g) la colpevole omissione di denunzia di una causa di
incompatibilità o la colpevole
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inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi
previsti dalla legge;
h) la violazione di legge per errore determinato da
assoluta mancanza di diligenza o di perizia, o il
perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ovvero
il deliberato proposito di disapplicare la legge;
i) l'adozione, sia in sede penale sia in sede civile,
di provvedimenti cautelari abnormi, lesivi dei diritti
individuali di libertà o di interessi patrimoniali delle
persone, quando tali provvedimenti risultino determinati da
assoluta mancanza di diligenza o di perizia e pertanto non
sono e non appaiono conformi a equilibrio e competenza;
l) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli
atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, lo
scarso rendimento nel lavoro, la ripetuta esenzione dal lavoro
giudiziario, ivi compresa la redazione dei provvedimenti, da
parte del capo dell'ufficio, del presidente di sezione o di
collegio, che non siano giustificati da gravi motivi;
m) il ricorso a terzi per la redazione dei
provvedimenti;
n) l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività
giurisdizionale di altro magistrato o di organi collegiali,
volta a violare il dovere d'imparzialità;
o) la colpevole omissione di rapporto agli organi
competenti da parte del capo dell'ufficio, del presidente o
del dirigente di sezione, in ordine a comportamenti di
magistrati addetti all'ufficio o alla sezione che possono
configurare illecito disciplinare;
p) gli atteggiamenti tracotanti o smodati contrari
all'etica del rapporto con altri giudici, col foro e con le
parti, quando per queste ultime la loro presenza è imposta
dalla legge;
q) ogni altro atto che costituisca grave inadempimento
dei doveri d'ufficio.
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