| (Illeciti disciplinari del magistrato
al di fuori delle sue funzioni).
1. Costituiscono altresì illecito disciplinare:
a) il ripetuto o grave abuso della qualità di
magistrato al fine di conseguire comunque vantaggi per sé o
per altri;
b) i fatti per i quali sia intervenuta condanna
irrevocabile per delitto non colposo perseguibile d'ufficio,
ovvero, quando la legge stabilisca una pena non inferiore nel
massimo a due anni di reclusione, per delitto colposo
perseguibile d'ufficio o per delitto perseguibile a querela di
parte;
c) i fatti per i quali sia intervenuta condanna
irrevocabile alla pena dell'arresto;
d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso
in ordine ad un procedimento in corso quando, per i tempi e i
modi in cui è attuata, nonché per la posizione del magistrato,
sia idonea ad esercitare una grave interferenza nell'attività
giudiziaria;
e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di
incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;
f) l'assunzione di incarichi senza la prescritta
autorizzazione dell'organo competente;
g) il ricorso, nella redazione di un provvedimento, ad
espressioni gravemente lesive della dignità delle parti, dei
difensori, dei testimoni o di terzi;
h) ogni altro atto o comportamento riprovevole che,
anche per la sua notorietà, comprometta la fiducia nella
imparzialità o nella correttezza e comunque nella immagine
della funzione giudiziaria.
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