| (Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura;
b) la perdita dell'anzianità;
c) la rimozione.
Pag. 7
2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel
dispositivo della sentenza.
3. La perdita dell'anzianità può estendersi da sei mesi a
due anni ed ha per effetto il ritardo, di durata
corrispondente a quello della sanzione inflitta, nella
ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle
promozioni.
4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di
impiego ed è disposta mediante decreto del Ministro di grazia
e giustizia.
5. La sezione disciplinare nell'infliggere una delle
sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma
1 può stabilire, con provvedimento immediatamente esecutivo,
che il magistrato sia trasferito d'ufficio qualora, in
relazione ai fatti accertati ed alle modalità di compimento
degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore
permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Sussiste comunque
tale incompatibilità quando la sanzione è comminata per uno
dei fatti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
| |