| (Competenze e composizione
della sezione disciplinare).
1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico di
magistrati è attribuita
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ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti
effettivi e di sei supplenti.
2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura, che presiede la
sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno
presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due
magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato
idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un
magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e
un altro magistrato scelto tra le varie categorie.
3. I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di
cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di
funzioni direttive superiori, un magistrato di corte
d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti del
Consiglio superiore della magistratura eletti dal
Parlamento.
4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura è componente di diritto; gli altri componenti,
effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra
i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a
maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso
di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria,
è eletto il più anziano per funzione.
5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli
eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è
il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a
sostituire. Nella ipotesi in cui il presidente del Consiglio
superiore della magistratura si avvalga della facoltà di
presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il
vicepresidente.
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