| (Sostituzioni dei componenti
della sezione disciplinare).
1. In caso di assenza, impedimento, astensione e
ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il
presidente del Consiglio superiore della magistratura non
intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal
componente effettivo
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eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista
dall'articolo 7 sia stato designato a tale funzione. Il
componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri
componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della
medesima categoria.
2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento
è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa
categoria a ciò designati nell'elezione prevista dall'articolo
7; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo
è sostituito dall'altro componente supplente.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in
cui il componente effettivo sostituisca il vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura.
4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai
supplenti della medesima categoria.
5. Sulla ricusazione di un componente della sezione
disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del
componente ricusato con il supplente corrispondente.
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