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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4461
DDL0353-0011
Progetto di legge Camera n. 353 - testo presentato - (DDL12-353)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C353. TESTIPDL
...C353.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I PRINCI'PI GENERALI
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC353 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Svolgimento
               del procedimento disciplinare).
      1.  La richiesta del Ministro di grazia e giustizia al
  procuratore generale presso la Corte di cassazione ovvero la
  richiesta o la comunicazione del medesimo procuratore generale
  al Consiglio superiore della magistratura determina a tutti
  gli effetti l'inizio del procedimento.
    2.  Dell'inizio del procedimento deve essere data
  comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che
  gli viene addebitato.  Gli atti istruttori non preceduti dalla
  comunicazione all'incolpato sono nulli ma la nullità non può
  essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta
  e motivata nel termine di cinque giorni a decorrere da quello
  in cui l'interessato sia stato portato a conoscenza della
  esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello
  di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione
  orale davanti alla sezione disciplinare.
 
                              Pag. 10
 
    3.  Entro quattro mesi dall'inizio del procedimento deve
  essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la
  discussione orale davanti alla sezione disciplinare.  Entro gli
  otto mesi successivi dalla predetta comunicazione deve essere
  pronunciata la sentenza.  Quando i termini non sono osservati,
  il procedimento disciplinare si estingue, sempre che
  l'incolpato vi consenta.
    4.  Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è
  trasmessa copia al Ministro di grazia e giustizia che, a
  richiesta, può inviarne copia alla Presidenza della Camera dei
  deputati e del Senato della Repubblica.
    5.  Il decorso dei termini di cui al presente articolo è
  sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione
  penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata
  questione di legittimità costituzionale, e riprende a
  decorrere rispettivamente dal giorno in cui è emesso il
  decreto di rinvio a giudizio, ovvero dal giorno in cui è
  pubblicata la decisione della Corte costituzionale.
    6.  Il decorso dei termini è altresì sospeso durante il
  tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad
  accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il
  procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-353 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0353 TOTPAG=0018 TOTDOC=0024 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=020 PAGFIN=0010 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=035300 00 FASCIDC=12DDL0353 SORTNAV=0035300 000 00000 ZZDDLC353 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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