| (Svolgimento
del procedimento disciplinare).
1. La richiesta del Ministro di grazia e giustizia al
procuratore generale presso la Corte di cassazione ovvero la
richiesta o la comunicazione del medesimo procuratore generale
al Consiglio superiore della magistratura determina a tutti
gli effetti l'inizio del procedimento.
2. Dell'inizio del procedimento deve essere data
comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che
gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla
comunicazione all'incolpato sono nulli ma la nullità non può
essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta
e motivata nel termine di cinque giorni a decorrere da quello
in cui l'interessato sia stato portato a conoscenza della
esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello
di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione
orale davanti alla sezione disciplinare.
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3. Entro quattro mesi dall'inizio del procedimento deve
essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro gli
otto mesi successivi dalla predetta comunicazione deve essere
pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati,
il procedimento disciplinare si estingue, sempre che
l'incolpato vi consenta.
4. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è
trasmessa copia al Ministro di grazia e giustizia che, a
richiesta, può inviarne copia alla Presidenza della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
5. Il decorso dei termini di cui al presente articolo è
sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione
penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata
questione di legittimità costituzionale, e riprende a
decorrere rispettivamente dal giorno in cui è emesso il
decreto di rinvio a giudizio, ovvero dal giorno in cui è
pubblicata la decisione della Corte costituzionale.
6. Il decorso dei termini è altresì sospeso durante il
tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad
accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il
procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.
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