| (Archiviazione).
1. Se il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore
generale presso la Corte di cassazione, a seguito della piena
notizia del fatto di cui all'articolo 6, non ritengono
sussistenti i presupposti per promuovere l'azione
disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con
provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti, può disporre entro novanta
giorni l'inizio del procedimento disciplinare. In tal caso
l'indagine istruttoria è compiuta da un componente della
sezione
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disciplinare a ciò espressamente delegato dalla stessa a
maggioranza semplice nella stessa seduta in cui si delibera la
reiezione della richiesta di archiviazione.
2. Il procuratore generale, al termine dell'istruttoria, se
non ritiene di dover chiedere la fissazione dell'udienza di
discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede il
proscioglimento con provvedimento motivato. La sezione
disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti,
può emettere, entro novanta giorni, il decreto che fissa la
discussione orale dinanzi a sé, rigettando in tal modo la
richiesta di proscioglimento.
3. La mancata emissione da parte della sezione disciplinare
dei provvedimenti indicati ai commi 1 e 2 entro il termine di
novanta giorni equivale ad accoglimento della richiesta di
archiviazione o di proscioglimento.
4. Gli atti e i provvedimenti possono essere trasmessi, a
richiesta, ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
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