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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4465
DDL0353-0015
Progetto di legge Camera n. 353 - testo presentato - (DDL12-353)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C353. TESTIPDL
...C353.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I PRINCI'PI GENERALI
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC353 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Sospensione cautelare facoltativa)
      1.  Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento
  penale per delitto non colposo, punibile, anche in via
  alternativa, con pena detentiva, o al medesimo siano
  ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare,
  che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio
  delle funzioni, il Ministro di grazia e giustizia o il
  procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche
  prima della richiesta del giudizio disciplinare, possono
  chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle
  funzioni o dallo stipendio.
    2.  La sezione disciplinare è tenuta a convocare il
  magistrato con un preavviso di almeno tre giorni.  Essa
  provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver
  constatato la sua mancata presentazione.
 
                              Pag. 13
 
    3.  La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla
  sezione disciplinare in qualsiasi momento.
    4.  Si applica il comma 3 dell'articolo 12.
                        Sezione  II
                          Revisione
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-353 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0353 TOTPAG=0018 TOTDOC=0024 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=022 PAGFIN=0013 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=035300 00 FASCIDC=12DDL0353 SORTNAV=0035300 000 00000 ZZDDLC353 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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