| (Sospensione cautelare facoltativa)
1. Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento
penale per delitto non colposo, punibile, anche in via
alternativa, con pena detentiva, o al medesimo siano
ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare,
che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio
delle funzioni, il Ministro di grazia e giustizia o il
procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche
prima della richiesta del giudizio disciplinare, possono
chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle
funzioni o dallo stipendio.
2. La sezione disciplinare è tenuta a convocare il
magistrato con un preavviso di almeno tre giorni. Essa
provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver
constatato la sua mancata presentazione.
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3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla
sezione disciplinare in qualsiasi momento.
4. Si applica il comma 3 dell'articolo 12.
Sezione II
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