| (Revisione)
1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni
divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una
sanzione disciplinare, qualora:
a) i fatti posti a fondamento della decisione
risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale irrevocabile;
b) siano sopravvenuti o si scoprano, dopo la
decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli
già esaminati nel processo disciplinare, dimostrino
l'insussistenza dell'illecito;
c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione
della relativa sanzione siano stati determinati da falsità
ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali
da dimostrare che possa essere dichiarato il proscioglimento
dall'addebito.
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