| (Istanza di revisione)
1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al
quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso
di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo
congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
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2. L'istanza di revisione può essere proposta personalmente
o per mezzo di procuratore speciale; essa deve contenere, a
pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni
e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere
presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella
segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura.
3. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera
c), all'istanza deve essere unita copia autentica della
sentenza penale irrevocabile.
4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di
grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte
di cassazione.
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