| (Provvedimenti
sull'istanza di revisione)
1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del
procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e
giustizia, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara
inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza
l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente sezione
ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti,
dispone che si debba procedere al giudizio di revisione, al
quale si applicano le norme stabilite per il processo
disciplinare.
2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza
di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte
di cassazione.
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