| (Giudizio di revisione)
1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la
sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di
revisione che sia fondata unicamente su di una nuova
valutazione
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delle prove assunte nel precedente giudizio, né per ragioni
diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.
3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a
seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale
ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati
dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, aumentati
degli interessi nella misura legale e del maggior danno
eventualmente subìto per la diminuzione di valore.
CAPO III
INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE -
STATO DI MALATTIA
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