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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


447
DDL0027-0002
Progetto di legge Camera n. 27 - testo presentato - (DDL12-27)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C27. TESTIPDL
...C27.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC27 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge, che
  reitera il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 32, non
  convertito nei termini costituzionalmente previsti, recependo
  le modifiche apportate dalla Commissione lavoro della Camera
  dei deputati, costituisce l'avvio di una manovra articolata
  destinata al riassetto delle politiche del lavoro e
  dell'occupazione a breve e medio termine, i cui obiettivi e
  strategie generali sono stati tracciati nel protocollo
  sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali nello scorso
  luglio.
    L'indifferibilità del presente provvedimento trae la sua
  ragion d'essere dalla immediata necessità di predisporre
  misure atte ad incentivare il rilancio dell'occupazione
  unitamente alla ripresa economica complessiva del Paese, oltre
  che dal rispetto di impegni formalmente assunti dal
  Governo.
    Si è agito, pertanto, nella direzione di ridurre - o quanto
  meno di attenuare - il fenomeno della disoccupazione su
  entrambi i versanti che ne risultano maggiormente colpiti,
  cercando di favorire contestualmente
 
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  sia l'inserimento nel mercato del lavoro di
  giovani privi di occupazione e di formazione professionale
  adeguata, sia il reingresso delle fasce di lavoratori espulsi
  dal ciclo economico a seguito della grave situazione di crisi
  verificatasi nell'ultimo periodo.
    Con le disposizioni concernenti i "lavori socialmente
  utili" (articolo 1) si è provveduto a definire in modo più
  puntuale ed organico la materia ed il procedimento
  amministrativo relativo alla realizzazione dei progetti finora
  regolati da disposizioni eterogenee.  In particolare,
  l'intervento persegue l'obiettivo di valorizzare l'istituto
  già noto al nostro ordinamento, ed idoneo a realizzare, con
  una spesa contenuta per la pubblica amministrazione, immediati
  vantaggi consistenti nel soddisfacimento di esigenze di
  pubblico interesse, nella riqualificazione del personale in
  essi impegnato e nell'apprestamento di integrazioni al reddito
  o di erogazioni sia pure limitate.  Per impedire un uso
  improprio dell'istituto si è proceduto ad una definizione, in
  più commi, degli obiettivi, dell'ambito di applicazione, dei
  tempi e modi di utilizzazione dell'istituto stesso.
    L'impianto normativo così delineato può effettivamente
  consentire una ulteriore occasione di occupazione e di
  contatto con il mondo del lavoro in favore di soggetti non
  facilmente ricollocabili nel breve termine, quali i lavoratori
  aventi una certa anzianità di iscrizione nelle liste di
  collocamento, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o
  quelli sospesi con diritto di trattamento straordinario di
  integrazione salariale.
    I soggetti promotori possono essere esclusivamente enti
  pubblici nonché società a prevalente partecipazione pubblica o
  altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale.
    L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavori
  socialmente utili (progetti che possono prevedere come parte
  integrante specifici periodi di formazione) non dà luogo ad
  alcun rapporto di lavoro né comporta la cancellazione dalle
  liste di mobilità e dalle liste di collocamento.  I lavoratori
  in mobilità o in cassa integrazione straordinaria utilizzati
  in tali progetti godranno di un'integrazione delle relative
  indennità percepite per i suddetti titoli; agli altri
  lavoratori interessati dal provvedimento sarà invece
  corrisposta una indennità pari a lire 7.500 orarie, con la
  precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore
  mensili per un massimo di dodici mesi.
    Sono inoltre previste specifiche forme sanzionatorie in
  caso di rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore ad
  essere utilizzato nell'attività socialmente utile,
  limitatamente al preventivato periodo di utilizzo.
    Rispetto al precedente decreto-legge sono state apportate
  alcune modifiche miranti ad armonizzare l'assetto complessivo
  dei lavori socialmente utili.  In particolare al comma 1, da un
  lato, è stata sottolineata la necessità che l'eccedenza di
  personale venga posta in stretta connessione con i programmi
  dei lavori socialmente utili, altrimenti preclusi nelle
  ipotesi di fabbisogno di personale per i programmi superiori
  alle eccedenze in essere presso gli enti promotori.
    Nel comma 2 si è introdotta una norma volta a stabilire
  un'intesa tra le pubbliche amministrazioni o gli enti
  interessati con le sezioni circoscrizionali per l'impiego in
  relazione all'assegnazione dei lavoratori ai progetti di
  lavori socialmente utili.
    Da ultimo, si è provveduto a chiarire la disciplina
  transitoria (comma 12) in relazione ai progetti di lavori
  socialmente utili in corso di attuazione alla data di entrata
  in vigore del decreto.
    Per il finanziamento dei progetti - posto a carico delle
  amministrazioni interessate nei limiti delle rispettive
  risorse e/o, per gli anni 1994 e 1995, delle disponibilità che
  saranno a ciò preordinate nell'ambito del fondo di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 -
  si terrà conto degli squilibri esistenti a livello locale,
  avvalendosi della consulenza di un apposito nucleo di
 
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  valutazione istituito presso il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.  Tale nucleo avrà, tra l'altro, il compito
  di valutare i progetti nazionali e interregionali.
    Con l'articolo 2 si è poi prevista la possibilità di
  realizzare, per il biennio 1994-1995, nelle aree
  "svantaggiate" individuate dall'articolo 1 del decreto-legge
  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236, "piani mirati all'inserimento
  professionale dei giovani privi di occupazione" iscritti nelle
  liste di collocamento.  Tali piani sono attuati attraverso
  progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente
  utili unitamente alla partecipazione ad iniziative formative
  volte ad un incremento di qualificazione professionale, nonché
  progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento
  di esperienze lavorative per figure professionalmente
  qualificate.  Questi ultimi progetti sono peraltro realizzabili
  ove previsti da accordi tra organizzazioni sindacali e
  associazioni datoriali o ordini professionali e svolti sulla
  base di convenzioni stipulate con dette associazioni o ordini
  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    Anche in questa sede si è specificato che la partecipazione
  al progetto non determina l'instaurazione di un rapporto di
  lavoro e si sono stabiliti limiti nell'utilizzo temporale
  dello stesso soggetto in modo da evitare l'uso distorto
  dell'istituto.  Quanto al trattamento economico da erogarsi in
  favore delle persone in tal senso impegnate, esso è previsto
  nella misura di lire 7.500 orarie, anche in questo caso con la
  precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore
  mensili per un periodo massimo di dodici mesi.
    Rispetto al decreto-legge n. 32 del 1994 è stata inserita
  una norma di maggior tutela in relazione all'integrità fisica
  dei soggetti coinvolti nei piani di inserimento professionale,
  mirante ad individuare idonee forme assicurative contro gli
  infortuni e le malattie professionali, il cui onere viene
  posto a carico del soggetto utilizzatore.
    Quanto al finanziamento dei piani di cui al detto articolo
  2 si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie
  preordinate allo scopo, a carico del fondo di cui all'articolo
  1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
    Il presente provvedimento ridefinisce, poi, la disciplina
  del contratto di formazione e lavoro (articolo 3) allo scopo
  di riqualificare l'istituto e di differenziare la
  strumentazione relativamente a specifiche finalità, in
  particolari termini di rispondenza alle esigenze di
  flessibilità del mercato del lavoro e di responsabilizzazione
  delle imprese in tema di formazione professionale.
    In particolare, è stata prevista l'estensione della
  possibilità di utilizzo dell'istituto sia attraverso
  l'elevazione a 32 anni dell'età massima del giovane con cui
  può essere stipulato il contratto di formazione e lavoro, sia
  mediante l'ampliamento delle realtà produttive e datoriali
  fino ad oggi escluse dall'accesso allo strumento, sia infine
  con l'articolazione dell'istituto in varie tipologie per
  corrispondere alle diverse esigenze formative e lavorative.
    A tal fine, è stata prevista una prima tipologia
  contrattuale intesa all'acquisizione di professionalità
  intermedie ed elevate (per una durata massima di 24 mesi e con
  un periodo di formazione minimo pari a 80 e 130 ore
  rispettivamente), ed una seconda più direttamente
  riconducibile ad un inserimento professionale del lavoratore
  nel contesto organizzativo e produttivo (per una durata
  massima di 12 mesi e con un periodo di formazione minimo non
  inferiore a 20 ore).
    Ferme restando le attuali agevolazioni contributive per i
  datori di lavoro (subordinate, però, per la seconda tipologia,
  alla conversione del contratto in un rapporto di lavoro a
  tempo indeterminato), si è cercato di rendere nel complesso
  maggiormente flessibile l'impianto giuridico del contratto di
  formazione e lavoro, prevedendo una procedura semplificata
  nell'accesso all'istituto per i progetti conformi a parametri
  da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, progetti per i quali non è difatti
  richiesta la preventiva approvazione amministrativa.
 
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    Tra le altre disposizioni vanno ricordate: l'elevazione
  (dal 50 al 60 per cento) della misura dei lavoratori da
  trattenersi in servizio da parte dei datori di lavoro che
  intendono usufruire nuovamente della facoltà di assunzione
  mediante il contratto di formazione e lavoro; la possibilità,
  allo scopo di garantire la più ampia utilizzazione
  dell'istituto, che, nella fase esecutiva del progetto, i
  giovani possano svolgere l'attività oggetto del contratto in
  posizione di comando presso diverse imprese; la previsione di
  apposite certificazioni degli esiti formativi per la prima
  tipologia, e, per la seconda, di un attestato da parte del
  datore di lavoro sull'esperienza svolta.
    Per quanto concerne le modifiche apportate rispetto alla
  originaria formulazione recata dal decreto-legge n. 32 del
  1994 si segnala che al comma 8 è stata inserita la previsione
  che qualora non intervenga nel termine fissato l'apposita
  delibera della commissione regionale per l'impiego a ciò
  provveda il direttore dell'ufficio regionale del lavoro.
    In relazione alla previsione di cui al comma 12, relativa
  all'esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da
  leggi e da contratti collettivi per i lavoratori assunti con
  contratto di formazione e lavoro, si è intervenuti nel senso
  di mantenere detta esclusione in correlazione a norme ed
  istituti che prevedano l'accesso ad age-
  volazioni di carattere finanziario, ma con una previsione che
  ne disciplina la graduale entrata a regime.
    In merito al comma 13 si segnala da ultimo che, aderendo a
  quanto proposto dalla Commissione lavoro della Camera dei
  deputati, è stata introdotta una norma che impone il rispetto
  dei princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di
  cui alla legge n. 125 del 1991, divergendo dall'emendamento
  parlamentare solo con la sostituzione dell'espressione
  "approvazione ed esecuzione" con quella più corretta di
  "predisposizione".
    Sono state infine previste disposizioni transitorie in
  relazione agli articoli 1 e 3 (lavori socialmente utili e
  contratti di formazione e lavoro), tenuto conto delle
  situazioni in essere ed in attesa del completamento del nuovo
  assetto normativo e, quindi, della possibilità del suo pieno
  operare.
    In relazione alla copertura finanziaria è stata introdotta
  con l'articolo 4, una norma aggiuntiva resasi opportuna per la
  necessità di rifinanziare il fondo per l'occupazione di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236.  A tale rifinanziamento si provvede per l'anno in
  corso a carico della gestione di cui alla legge 21 dicembre
  1978, n. 845.
 
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