| (Incompatibilità derivante da vincoli
di parentela, coniugio o affinità).
1. I magistrati che siano tra loro legati da vincoli di
coniugio, ovvero di parentela o di affinità fino al terzo
grado non possono far parte dello stesso ufficio
giudiziario.
2. Il magistrato non può inoltre esercitare le funzioni:
a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge
abitualmente la professione forense un parente in linea retta
all'infinito ovvero in linea collaterale sino al secondo
grado, il coniuge o affine in linea retta, salvo che il
Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione
al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività
sono assolutamente distinte;
b) nell'ufficio avente competenza circoscritta al
territorio in cui un suo parente in linea retta all'infinito
ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge
o un affine in linea retta venga imputato di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni, ovvero venga sottoposto a
procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione,
sempreché vi siano rapporti, anche di abituale frequenza, con
l'imputato. L'incompatibilità permane sino a quando i relativi
procedimenti pendono dinanzi ad uno degli
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uffici giudiziari compresi nel distretto della stessa corte
di appello in cui si trova l'ufficio al quale il magistrato
appartiene. Quando il processo penale si conclude con sentenza
di proscioglimento o di assoluzione o la proposta per
l'applicazione della misura di prevenzione viene respinta, il
magistrato che ne faccia domanda può essere destinato
all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche
in soprannumero;
c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge, un
parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale
fino al secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui
convivente tenga una condotta che, per la natura riprovevole e
la notorietà, comprometta gravemente la fiducia nella
imparzialità o nella correttezza della funzione
giudiziaria.
3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di
coniugio è parificata la convivenza di fatto.
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