| (Destinazione del magistrato
ad altre funzioni).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il
magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo
consenso quando le sue condizioni di salute o altre situazioni
oggettive pregiudichino gravemente lo svolgimento della
specifica funzione giudiziaria di cui è investito, dopo
accertamenti fiscali collegiali compiuti da specialisti
designati dal Ministro di grazia e giustizia, esercenti la
loro attività professionale fuori il distretto della corte di
appello ove il magistrato esaminato svolge funzioni.
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