| (Norme procedimentali).
1. Qualora ricorra una delle situazioni di
incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19, il magistrato
interessato o il capo
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dell'ufficio cui compete il potere di sorveglianza ai sensi
degli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, il quale abbia avuto comunque notizia di una
delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al
Consiglio superiore della magistratura entro il termine di
quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
2. La competente commissione del Consiglio superiore della
magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari,
propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della
procedura di trasferimento d'ufficio o l'archiviazione degli
atti. Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della
procedura di trasferimento, incarica la commissione di
procedere alla relativa istruttoria.
3. Dell'inizio dell'istruttoria viene dato immediato avviso
all'interessato con avvertimento che potrà, a sua richiesta o
anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di
altro magistrato o di avvocato del libero foro.
4. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono
depositati nella segreteria della commissione.
5. Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso
all'interessato, che, nei venti giorni successivi alla
ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli
atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni
scritte.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la commissione,
ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti,
propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il
trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione
degli atti.
7. L'avvenuto deposito degli atti e la data della seduta
fissata dal Consiglio per la decisione, da adottarsi con
delibera motivata, sono comunicati, con almeno venti giorni di
preavviso, all'interessato che può, a sua richiesta o anche
d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro
magistrato o di un avvocato del libero foro.
8. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere
iniziata o proseguita nel caso in cui il magistrato sia stato,
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a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre
funzioni o sia conseguentemente cessata la situazione di
incompatibilità.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di
collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità
previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
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