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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4472
DDL0353-0022
Progetto di legge Camera n. 353 - testo presentato - (DDL12-353)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C353. TESTIPDL
...C353.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I PRINCI'PI GENERALI
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC353 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Norme procedimentali).
      1.  Qualora ricorra una delle situazioni di
  incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19, il magistrato
  interessato o il capo
 
                              Pag. 17
 
  dell'ufficio cui compete il potere di sorveglianza ai sensi
  degli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio
  1946, n. 511, il quale abbia avuto comunque notizia di una
  delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al
  Consiglio superiore della magistratura entro il termine di
  quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
    2.  La competente commissione del Consiglio superiore della
  magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari,
  propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della
  procedura di trasferimento d'ufficio o l'archiviazione degli
  atti.  Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della
  procedura di trasferimento, incarica la commissione di
  procedere alla relativa istruttoria.
    3.  Dell'inizio dell'istruttoria viene dato immediato avviso
  all'interessato con avvertimento che potrà, a sua richiesta o
  anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di
  altro magistrato o di avvocato del libero foro.
    4.  Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono
  depositati nella segreteria della commissione.
    5.  Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso
  all'interessato, che, nei venti giorni successivi alla
  ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli
  atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni
  scritte.
    6.  Trascorso il termine di cui al comma 5, la commissione,
  ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti,
  propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il
  trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione
  degli atti.
    7.  L'avvenuto deposito degli atti e la data della seduta
  fissata dal Consiglio per la decisione, da adottarsi con
  delibera motivata, sono comunicati, con almeno venti giorni di
  preavviso, all'interessato che può, a sua richiesta o anche
  d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro
  magistrato o di un avvocato del libero foro.
    8.  La procedura di trasferimento di ufficio non può essere
  iniziata o proseguita nel caso in cui il magistrato sia stato,
 
                              Pag. 18
 
  a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre
  funzioni o sia conseguentemente cessata la situazione di
  incompatibilità.
    9.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
  quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di
  collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità
  previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31
  maggio 1946, n. 511.
                           CAPO IV
                     DISPOSIZIONI FINALI
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-353 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0353 TOTPAG=0018 TOTDOC=0024 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=032 PAGFIN=0018 RIGFIN=011 UPAG=SI PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=035300 00 FASCIDC=12DDL0353 SORTNAV=0035300 000 00000 ZZDDLC353 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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