| (Norme abrogate).
1. Sono abrogati gli articoli 18 e 19, primo e secondo
comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12; gli articoli 2, primo e
secondo comma, 4, 17, 18, 19, secondo e terzo comma, 20, 29,
primo comma, 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511; gli articoli 57 e 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
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