| Onorevoli Colleghi! -- Una vasta categoria di sconosciute
protagoniste merita attenzione e rispetto nel concreto. Ci
riferiamo, anzitutto, alle casalinghe, struttura portante di
ogni nucleo e prezioso strumento umano regolatore del clima
familiare, che dalla loro serena efficienza e dal quotidiano
sacrificio, spesso oscuro e frustrante, riceve lieviti e
conforti. Avendo sinora assistito a buoni propositi o a
demagogiche declamazioni, vogliamo contribuire al passaggio -
finalmente - a norme tutelatrici, eque e giuste, e perciò
doverose anche se tardive.
La nostra attenzione legislativa si spinge oltre, mirando
problemi, a volte esistenziali, di altri soggetti umani e
giuridici sinora trascurati, sebbene rilevanti per meriti
sociali, per essere la base attiva della comunità
nazionale.
L'articolo 1 della nostra proposta di legge modifica le
norme in materia di pensione sociale, disponendo che alle
donne casalinghe, che abbiano compiuto l'età di sessantacinque
anni senza avere acquisito il diritto ad una pensione di
vecchiaia, spetti una pensione, a prescindere dal reddito del
coniuge, garantendo con ciò alle stesse il minimo
indispensabile per una serena ed indipendente vecchiaia. Il
rapporto di tale pensione con la dinamica del costo della
vita, secondo indici ISTAT, è volto a non vanificare il
sostegno modesto, ma spesso indispensabile, per le necessità
primarie del quotidiano.
I lavoratori, sia autonomi che dipendenti, hanno il
diritto, così come il dovere, di contribuire alle spese di
accantonamento ai fini pensionistici conseguendo
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così titolo per la pensione di vecchiaia o di invalidità.
Totalmente diversa, invece, è la situazione delle casalinghe e
madri, la cui attività non è attualmente considerata dalla
legge come attività lavorativa e, pertanto, è esclusa dalle
previdenze sociali. Il loro lavoro nell'ambito della famiglia,
che ha un autentico rendimento economico, nonché il loro
impegno per l'educazione e la formazione dei figli, pur
essendo entrambe attività di preminente interesse sociale, non
sono tuttora considerate parificate ai servizi di interesse
pubblico. Ne consegue che la donna non è in grado di decidere
liberamente quando lavorare fuori casa o quando in famiglia
per essere vicina ai propri figli negli anni della crescita:
una delle comuni, sottili violenze. La legislazione
pensionistica vigente prevede che la donna rimanga in servizio
per un minimo di anni al fine di conseguire il diritto alla
pensione di vecchiaia. Qualora ritorni in famiglia, anche
solamente per un breve periodo, essa non risulterà più
assicurata presso l'istituto previdenziale al quale si era
iscritta.
La presente proposta di legge prevede la possibilità di
assicurazione pensionistica autonoma e volontaria da parte
delle casalinghe e madri.
L'articolo 2 stabilisce che la madre possa fruire, oltre a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela
delle lavoratrici madri, della possibilità di dedicarsi
all'educazione dei propri figli per un periodo fino a tre
anni, con pieno riconoscimento di questo periodo ai fini
pensionistici, ed estende tale possibilità anche ad altre
categorie, quali i vedovi, le persone celibi, separate o
divorziate con prole convivente affidata ed a carico. Tale
normativa è già in vigore, con esiti positivi, dal 1981 per i
dipendenti della italianissima provincia di Bolzano, della
regione
Trentino-Alto Adige e dei comuni della regione. Prevediamo
una differenza assistenziale, secondo lo stato di salute della
prole, che, per i meno fortunati, è raddoppiata, come segnale
di civile rispetto della solidarietà.
L'articolo 3 prevede la riduzione dei contributi per
l'assicurazione volontaria ai fini pensionistici nel caso di
interruzione o cessazione del rapporto di lavoro. Stabilisce
che la madre con figli in età inferiore ai sei anni può
passare, se vuole alla contribuzione volontaria, che in tal
caso ammonterà ad un quarto dell'importo contributivo previsto
dall'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 537. Si intende con ciò agevolare le madri di famiglia che
non sono in grado di sostenere l'onere della contribuzione
volontaria perché il loro nucleo dispone di un solo reddito.
Si precisa che negli ultimi anni i contributi per
l'assicurazione volontaria sono aumentati in misura tale che
tante mogli di lavoratori non sono in grado di reperire i
necessari mezzi per i versamenti, così abbassandosi persino la
soglia di sopravvivenza.
L'articolo 4 prevede l'introduzione di un assegno a favore
del genitore per l'attività educativa nei confronti dei figli.
Tali assegni sono già previsti in altri Stati europei a favore
delle madri soprattutto, o del genitore, che, in molti casi,
si dedicano esclusivamente alla famiglia, e con essi si
intende riconoscere in concreto l'attività da essi prestata a
favore dei figli. Lo Stato così parifica il loro lavoro a
quello di tutti gli altri, nei confronti dei quali si trova a
spendere miliardi sia in difesa o per la riconversione dei
posti di lavoro, sia per la creazione di nuovi posti. Nel caso
si sostiene la famiglia, laboratorio di vita. Un doppio
risultato: umano e costituzionale!
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