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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4479
DDL0355-0002
Progetto di legge Camera n. 355 - testo presentato - (DDL12-355)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C355. TESTIPDL
...C355.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC355 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Una vasta categoria di sconosciute
  protagoniste merita attenzione e rispetto nel concreto.  Ci
  riferiamo, anzitutto, alle casalinghe, struttura portante di
  ogni nucleo e prezioso strumento umano regolatore del clima
  familiare, che dalla loro serena efficienza e dal quotidiano
  sacrificio, spesso oscuro e frustrante, riceve lieviti e
  conforti.  Avendo sinora assistito a buoni propositi o a
  demagogiche declamazioni, vogliamo contribuire al passaggio -
  finalmente - a norme tutelatrici, eque e giuste, e perciò
  doverose anche se tardive.
    La nostra attenzione legislativa si spinge oltre, mirando
  problemi, a volte esistenziali, di altri soggetti umani e
  giuridici sinora trascurati, sebbene rilevanti per meriti
  sociali, per essere la base attiva della comunità
  nazionale.
    L'articolo 1 della nostra proposta di legge modifica le
  norme in materia di pensione sociale, disponendo che alle
  donne casalinghe, che abbiano compiuto l'età di sessantacinque
  anni senza avere acquisito il diritto ad una pensione di
  vecchiaia, spetti una pensione, a prescindere dal reddito del
  coniuge, garantendo con ciò alle stesse il minimo
  indispensabile per una serena ed indipendente vecchiaia.  Il
  rapporto di tale pensione con la dinamica del costo della
  vita, secondo indici ISTAT, è volto a non vanificare il
  sostegno modesto, ma spesso indispensabile, per le necessità
  primarie del quotidiano.
    I lavoratori, sia autonomi che dipendenti, hanno il
  diritto, così come il dovere, di contribuire alle spese di
  accantonamento ai fini pensionistici conseguendo
 
                               Pag. 2
 
  così titolo per la pensione di vecchiaia o di invalidità.
  Totalmente diversa, invece, è la situazione delle casalinghe e
  madri, la cui attività non è attualmente considerata dalla
  legge come attività lavorativa e, pertanto, è esclusa dalle
  previdenze sociali.  Il loro lavoro nell'ambito della famiglia,
  che ha un autentico rendimento economico, nonché il loro
  impegno per l'educazione e la formazione dei figli, pur
  essendo entrambe attività di preminente interesse sociale, non
  sono tuttora considerate parificate ai servizi di interesse
  pubblico.  Ne consegue che la donna non è in grado di decidere
  liberamente quando lavorare fuori casa o quando in famiglia
  per essere vicina ai propri figli negli anni della crescita:
  una delle comuni, sottili violenze.  La legislazione
  pensionistica vigente prevede che la donna rimanga in servizio
  per un minimo di anni al fine di conseguire il diritto alla
  pensione di vecchiaia.  Qualora ritorni in famiglia, anche
  solamente per un breve periodo, essa non risulterà più
  assicurata presso l'istituto previdenziale al quale si era
  iscritta.
    La presente proposta di legge prevede la possibilità di
  assicurazione pensionistica autonoma e volontaria da parte
  delle casalinghe e madri.
    L'articolo 2 stabilisce che la madre possa fruire, oltre a
  quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela
  delle lavoratrici madri, della possibilità di dedicarsi
  all'educazione dei propri figli per un periodo fino a tre
  anni, con pieno riconoscimento di questo periodo ai fini
  pensionistici, ed estende tale possibilità anche ad altre
  categorie, quali i vedovi, le persone celibi, separate o
  divorziate con prole convivente affidata ed a carico.  Tale
  normativa è già in vigore, con esiti positivi, dal 1981 per i
  dipendenti della italianissima provincia di Bolzano, della
  regione
  Trentino-Alto Adige e dei comuni della regione.  Prevediamo
  una differenza assistenziale, secondo lo stato di salute della
  prole, che, per i meno fortunati, è raddoppiata, come segnale
  di civile rispetto della solidarietà.
    L'articolo 3 prevede la riduzione dei contributi per
  l'assicurazione volontaria ai fini pensionistici nel caso di
  interruzione o cessazione del rapporto di lavoro.  Stabilisce
  che la madre con figli in età inferiore ai sei anni può
  passare, se vuole alla contribuzione volontaria, che in tal
  caso ammonterà ad un quarto dell'importo contributivo previsto
  dall'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
  n. 537.  Si intende con ciò agevolare le madri di famiglia che
  non sono in grado di sostenere l'onere della contribuzione
  volontaria perché il loro nucleo dispone di un solo reddito.
  Si precisa che negli ultimi anni i contributi per
  l'assicurazione volontaria sono aumentati in misura tale che
  tante mogli di lavoratori non sono in grado di reperire i
  necessari mezzi per i versamenti, così abbassandosi persino la
  soglia di sopravvivenza.
    L'articolo 4 prevede l'introduzione di un assegno a favore
  del genitore per l'attività educativa nei confronti dei figli.
  Tali assegni sono già previsti in altri Stati europei a favore
  delle madri soprattutto, o del genitore, che, in molti casi,
  si dedicano esclusivamente alla famiglia, e con essi si
  intende riconoscere in concreto l'attività da essi prestata a
  favore dei figli.  Lo Stato così parifica il loro lavoro a
  quello di tutti gli altri, nei confronti dei quali si trova a
  spendere miliardi sia in difesa o per la riconversione dei
  posti di lavoro, sia per la creazione di nuovi posti.  Nel caso
  si sostiene la famiglia, laboratorio di vita.  Un doppio
  risultato: umano e costituzionale!
 
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