| Articolo 1.
L'articolo 1 consente alle amministrazioni pubbliche e ad
altri soggetti specificatamente individuati la promozione,
nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle disponibilità
dei propri bilanci, di progetti socialmente utili utilizzando
personale in stato di disoccupazione da lungo periodo,
personale in cassa integrazione e titolari del trattamento di
mobilità.
Al finanziamento dei progetti si provvede, quindi, con le
risorse degli stessi soggetti proponenti ovvero con le
disponibilità del fondo per l'occupazione di cui al
decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993.
In funzione di tali disponibilità sono periodicamente
definiti, in via amministrativa, gli apporti provenienti dal
fondo dianzi richiamato (comma 9).
L'attività espletata, che non dà luogo alla instaurazione
di un rapporto di lavoro, viene compensata, relativamente ai
soggetti fruitori dei trattamenti di cassa integrazione e di
mobilità, da un importo aggiuntivo a tali ultimi trattamenti
che non può essere inferiore al 10 per cento dei trattamenti
medesimi.
Per i soggetti disoccupati, invece, l'indennità spettante
per l'attività svolta è pari a lire 7.500 ad ora.
Allo scopo di determinare la valutazione in termini di
onerosità del costo del lavoro rapportato alla utilizzazione
dei disoccupati o dei lavoratori di cui dianzi si è detto, si
individua il seguente calcolo espositivo dell'onere medio
pro capite.
Elementi del calcolo.
a) disoccupati:
indennità oraria: lire 7.500;
mesi di utilizzo: 12;
ore compensabili: 80 ore al mese.
Onere pro capite.
7.500x12x80= 7.200.000.
b) cassaintegrati o titolari di trattamento di
mobilità:
valore unitario medio mensile dei trattamenti: lire
950.000;
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incremento medio pro capite a titolo di
compenso per l'attività svolta: lire 850.000 mensili;
durata media di fruizione pro capite: 18
mesi.
Onere medio pro capite.
850.000x18= 15.300.000.
Onere annuale medio per ogni 1.000 unità di cui a
progetti relativi a disoccupati:
1.000x7.200.000= 7.200.000.000.
Onere medio (18 mesi) per ogni 1.000 unità di fruitori di
cassa integrazione o di mobilità:
1.000x15.300.000= 15.300.000.000.
Articolo 1, comma 8. - La norma prevede che ai membri del
nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417. I
conseguenti effetti di onerosità sono di assoluta trascurabile
entità.
Articolo 2.
Sotto il profilo degli oneri i progetti che trovano
applicazione negli ambiti di crisi occupazionale
specificatamente individuati o individuabili (articolo 1 del
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993) comportano costi per
l'utilizzazione degli addetti pari a lire 7.500 orarie per le
giornate lavorate.
Dando per assunto che la partecipazione dei giovani
implichi un impegno di 80 ore mensili per 12 mesi, il costo
complessivo è determinato secondo il seguente calcolo:
7.500x80x12= 7.200.000 onere complessivo pro
capite.
Di tale importo sono a carico del soggetto presso cui è
espletata l'attività lavorativa gli oneri pari al 50 per cento
delle ore con esclusione di quelle dedicate ad attività
formativa.
Supponendo un rapporto di 1 a 2 tra i periodi di
formazione e quelli di prestazione lavorativa, l'onere pro
capite a carico della finanza pubblica viene così
calcolato:
(7.200.000x2/3)
(7.200.000x1/3) + ------------------ = 4.800.000.
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L'onere annuale medio per 1.000 unità risulta pari a lire
5 miliardi in cifra tonda.
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Articolo 3.
La disposizione risulta, sul piano finanziario, neutrale
rispetto agli attuali andamenti dei contratti di formazione e
lavoro.
Ciò in quanto la più razionale (perché caratterizzata da
tipologie di intervento specificamente individuate) e
restrittiva possibilità di ricorso all'istituto del contratto
di formazione e lavoro (conversione dei precedenti rapporti
nella misura del 60 per cento con riduzione dei periodi di
fruizione unitamente alla definizione di un periodo inferiore
di concessione del beneficio per i contratti di formazione
minima) compensa largamente l'estensione dell'accesso alle
associazioni professionali, a gruppi di impresa, eccetera.
Articolo 4.
DISPONIBILITA' DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9
DEL DECRETO-LEGGE N. 148 DEL 1993, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993
(Competenza 1994)
Gettito esercizio 1994 delle disponibilità derivanti dalla
maggiorazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978 (A) ........................... Lire 782.659.000.000
a dedurre:
due terzi di (A) destinati al cofinanziamento di programmi
F.S.E. (articolo 9, comma 7, decreto-legge n. 148 del 1993)
1993) .............................. Lire 521.772.666.667
Somma disponibile per il finanziamento di altre attività
formative (B) ...................... Lire 260.886.333.333
a dedurre:
somma annua destinata al finanziamento della legge n. 40 del
1987 ............................... Lire 9.500.000.000
Residuo disponibile per il finanziamento di altre attività
formative (C) ...................... Lire 251.386.333.333
Tali disponibilità (C) sono finalizzate al finanziamento
delle attività formative di cui all'articolo 26 della legge n.
845 del 1978 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148
del 1993 con carattere di discrezionalità. Nell'ambito di
dette risorse potranno reperirsi i fondi necessari per la
copertura degli oneri relativi ai lavori socialmente utili.
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