| 1. Alle donne casalinghe, residenti nel territorio
nazionale, che abbiano compiuto l'età di sessantacinque anni,
e che non dispongano di redditi propri sufficienti per
soddisfare i bisogni essenziali di vita, è corrisposta, a
domanda, indipendentemente dall'entità del reddito del
coniuge, una pensione non reversibile, a carico dello Stato,
il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro del
tesoro e, annualmente rapportato alle variazioni del costo
della vita, secondo gli indici elaborati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
| |