| 1. Il personale femminile, i vedovi con prole a carico ed
il personale celibe, separato o divorziato con prole
convivente affidata ed a carico, che prestano la loro opera
alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, sono,
in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatorio
e facoltativo, previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni, collocati, a domanda, in
aspettativa senza assegni per un periodo, calcolato per ogni
figlio, di due anni se sano e di tre anni se handicappato
clinicamente riconosciuto, da usufruire, in un'unica
soluzione, entro il quinto anno di età della prole non
minorata. In caso di prole minorata il limite di età è
raddoppiato a dieci anni.
2. Le prestazioni sociali ed assicurative relative al
personale di cui al comma 1 sono, in via generale, a carico
dello Stato, salvo quelle già relative a regioni, province e
comuni ed unità sanitarie locali, che rimangono a carico di
tali enti.
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