| 1. Qualora, per il sopraggiungere di figli, il personale
femminile interrompa o cessi il rapporto di lavoro che ha dato
luogo all'obbligo della assicurazione, ai sensi dell'articolo
37 del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni, esso può, a sua scelta, mantenere i
diritti derivanti da tale rapporto assicurativo, ovvero può
conseguire i requisiti per il diritto alla pensione, mediante
versamento volontario dei contributi di assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e ciò
indipendentemente dalla durata dell'effettiva contribuzione
prevista dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere goduto, nei
limiti in cui vi sia prole affidata e a carico di età
inferiore ai sei anni, per un periodo massimo di tre anni,
anche da coloro che usufruiscono della aspettativa senza
assegni prevista dall'articolo 1.
3. L'importo minimo della retribuzione settimanale sulla
quale sono commisurati i contributi volontari, di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 537, è ridotto, ai fini di cui al presente articolo, ad un
quarto.
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