| Onorevoli Colleghi! -- Riteniamo doveroso presentare questa
proposta di legge già sottoposta all'attenzione dei colleghi
durante la scorsa legislatura.
L'attualità dei problemi che propone ci induce a ritenere
che possa completare il suo corso in questa legislatura.
Con la legge 6 marzo 1976, n. 52, che prevedeva interventi
straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e
militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di
custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria, con l'entrata in
vigore della legge 15 dicembre 1990, n.395) e del Corpo
forestale dello Stato, gli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) furono autorizzati a costruire abitazioni per
il sopradetto personale.
Questo intervento dello Stato, più che doveroso, era
indispensabile per dare un minimo di tranquillità e sicurezza
a queste categorie delle forze dell'ordine ed alle rispettive
famiglie.
Unica condizione richiesta dalla citata legge, per
l'assegnazione dell'alloggio, era quella che i concorrenti
fossero "in attività di servizio". Le case furono costruite,
vennero indetti i concorsi e gli alloggi furono assegnati.
Ora, però, viene segnalato da più parti che gli Istituti
autonomi per le case popolari stanno notificando, oppure hanno
già notificato, la revoca dell'assegnazione nei casi in cui
l'assegnatario dell'alloggio sia andato in pensione, oppure
nei confronti dei conviventi quando il titolare del contratto
sia deceduto.
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Gli Istituti autonomi per le case popolari, con questa loro
iniziativa - a nostro parere - hanno dato alla legge
sopracitata una interpretazione errata. Quando l'articolo 1
richiede "l'attività di servizio" come ovvia condizione, la
pone unicamente nel momento in cui l'interessato presenta la
domanda per l'assegnazione dell'alloggio.
In nessun altro punto della legge risulta che, una volta
effettuata l'assegnazione, questa debba essere limitata al
periodo della "attività di servizio" del personale, anche
perché una norma del genere, qualora fosse stata prevista,
avrebbe trasformato le abitazioni nei classici "alloggi di
servizio" e questo la legge - come appare dal suo contesto -
non lo ha mai disposto.
E' vero che nell'articolo 1 è detto che: "tali alloggi
rimangono in proprietà dello Stato", ma questo inciso riguarda
unicamente il sottostante rapporto Stato (finanziatore)-IACP
(costruttore).
Il rapporto che, invece, ci interessa evidenziare è quello
che intercorre tra gli Istituti autonomi per le case popolari
e gli assegnatari, e che si concreta, come dice la stessa
legge, in un "contratto di locazione
semplice", cioè in un contratto di diritto privato che viene
a cessare o per volontà dell'inquilino o per quella del
proprietario oppure per le cause patologiche proprie dei
contratti di locazione, e non anche per un evento futuro
fisiologico, ed oltre tutto prevedibile al momento
dell'assegnazione dell'alloggio, nella vita di un dipendente
delle Forze dell'ordine, come è quello della cessazione dalla
"attività di servizio", del decesso, soprattutto quando tali
eventi non sono specificatamente dedotti nel contratto di
locazione.
D'altra parte, non riteniamo di dover svolgere alcuna
considerazione sul piano sociale circa l'iniziativa degli
Istituti autonomi per le case popolari, che distorcono la
norma, in quanto un simile comportamento si commenta da sé.
Pertanto presentiamo questa proposta di legge - che
potrebbe anche essere definita di interpretazione autentica -
al fine di dare quella doverosa tranquillità alla vecchiaia di
tanti servitori dello Stato, ai quali dobbiamo sempre essere
più che riconoscenti, avendo essi dedicato tutti gli anni del
loro servizio per proteggere noi, le nostre famiglie, la
società e lo Stato stesso.
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