| 1. Il contratto di locazione semplice, con cui gli Istituti
autonomi per le case popolari assegnano, in base alla legge 6
marzo 1976, n. 52, gli alloggi al personale civile e militare
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, non
può essere soggetto a recesso per il fatto della cessazione
dal servizio attivo dell'assegnatario, oppure in caso di suo
decesso.
2. Le procedure di recesso dai contratti di locazione
semplice, anche già in atto, in contrasto con le disposizioni
di cui al comma 1, sono nulle.
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