| 1. I comuni che fanno parte del consorzio contribuiscono
alle finalità previste dalla presente legge secondo quote
fisse annuali rapportate ai propri bilanci, secondo quanto
stabilito dallo statuto.
2. Ciascun comune e ciascun ente concorre inoltre alle
spese consortili con quote variabili in relazione alla
maggiore o minore incidenza dei diretti benefici che ritrae da
ciascun piano di valorizzazione.
3. La regione Toscana, per ogni iniziativa approvata dal
consorzio, concorre nei limiti di un quarto della spesa.
4. Lo Stato, per la durata del consorzio, eroga annualmente
un contributo di lire 30 miliardi, e mette a disposizione del
consorzio prestiti agevolati al tasso annuo del cinque per
cento sino alla concorrenza di lire 20 miliardi di capitale
per ogni anno solare.
5. Ai fini del potenziamento e del completamento della
viabilità stradale e ferroviaria, l'Ente nazionale per le
strade e le Ferrovie dello Stato S.p.a. provvedono con
gestione della spesa a proprio carico.
| |