Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4501
DDL0359-0002
Progetto di legge Camera n. 359 - testo presentato - (DDL12-359)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C359. TESTIPDL
...C359.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC359 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La propaganda di prodotti o servizi
  in commercio non aveva normativa giuridica uniforme ed
  unitaria sino a quando con il decreto legislativo 25 gennaio
  1992, n. 74 si è provveduto a recepire nell'ordinamento
  italiano la direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità
  ingannevole.
    Varie disposizioni erano disperse nel codice civile, nel
  codice penale e in leggi speciali.  Un cenno particolare
  meritano le norme sulla concorrenza sleale - articolo 2598 del
  codice civile - che tuttora trovano notevole applicazione nel
  settore pubblicitario.  Nell'ambito dell'applicazione di tale
  articolo la giurisprudenza ha ritenuto illecita la pubblicità
  comparativa, in quanto essa si risolverebbe in un implicito
  discredito del prodotto del concorrente.  Per "pubblicità
  comparativa" tradizionalmente
  si intende quel particolare tipo di pubblicità
  commerciale nella quale al prodotto pubblicizzato vengono
  confrontati uno o più prodotti concorrenti, al fine di far
  risaltare la superiorità o la maggior convenienza dell'uno
  rispetto agli altri.  Si avrà pubblicità comparativa diretta
  quando il confronto è effettuato con un concorrente nominato o
  identificabile in modo non equivoco, mentre si avrà pubblicità
  comparativa indiretta quando il confronto è con tutti i
  prodotti di un determinato settore.
    Da più parti si è però cominciato a considerare il divieto
  di fare pubblicità comparativa come una limitazione che
  appartiene ad una logica imprenditoriale di tipo
  protezionistico ormai superata.  Un sistema economico fondato
  sul libero mercato deve consentire all'imprenditore di
 
                               Pag. 2
 
  organizzare la propria attività e di utilizzare le varie
  forme di pubblicità come ritiene più opportuno.  Del resto la
  comparazione è frutto del naturale meccanismo di confronto di
  esperienze e di dati di cui ogni persona è normalmente dotata.
  Quando, relativamente ad un settore, non si abbiano specifiche
  conoscenze sufficientemente approfondite, pare utile se non
  inevitabile il ricorso ad una guida esterna.  Tale guida
  esterna potrà ben essere una corretta pubblicità comparativa
  che offrirà utili informazioni al consumatore.
    La pubblicità comparativa, oltre che prezioso strumento di
  informazione per il consumatore, potrà altresì essere di
  stimolo per le imprese che saranno indotte ad offrire prodotti
  e servizi maggiormente competitivi sia nella qualità che nel
  prezzo.  Tale strumento potrà anche venire utilizzato per
  irrompere in un nuovo mercato o punzecchiare "un gigante" ben
  consolidato nell'immaginario collettivo ed abituato ad operare
  in una sorta di regime monopolistico di fatto.
    Sarà poi comunque necessario non solo tutelare il
  consumatore, ma anche il prodotto o i prodotti comparati e le
  imprese interessate.  Il messaggio dovrà essere consentito solo
  qualora sia contemperata tale duplice esigenza.  Va comunque
  detto che negli Stati Uniti, dove la pubblicità comparativa è
  totalmente libera, dove non vi è alcun obbligo di utilizzare
  dati verificabili ed essenziali, solo l'1 per cento di tale
  pubblicità dà luogo a contenziosi giudiziari.
    Posizioni diverse e variamente articolate hanno altri
  Paesi.  Al pari di quanto avviene oggi in Italia, la pubblicità
  comparativa è da sempre vietata in Germania sulla base
  dell'elaborazione giurisprudenziale dell'articolo 1 della
  legge contro la concorrenza sleale del 7 giugno 1909; la
  giurisprudenza tedesca ha sempre considerato vietate anche le
  comparazioni veritiere, escludendo tuttavia dal divieto quelle
  illustrazioni comparative di procedimenti tecnici differenti
  che risultano necessarie per pubblicizzare un prodotto, purché
  non sia nominativamente indicato il concorrente.  In Spagna, la
  pubblicità
  comparativa è considerate sleale, ma non è vietata qualora si
  attenga e sia riferita esclusivamente alle caratteristiche
  essenziali dei prodotti, servizi o attività promossi che siano
  oggettivamente dimostrabili.  Essa è invece vietata quando
  faccia riferimento a prodotti, servizi o attività di terzi non
  assimilabili ovvero sconosciuti o che abbiano una
  partecipazione limitata sul mercato.
    In Danimarca, la pubblicità comparativa viene considerata
  con favore per il consumatore, ed è quindi consentita nel
  rispetto di princìpi, oltre che di correttezza di pertinenza e
  di lealtà.  La Francia, infine, è l'unico Paese della Comunità
  europea ad aver adottato una specifica legge che consente e
  regola la pubblicità comparativa: la legge 18 gennaio 1992, n.
  60, che anticipa la disciplina comunitaria, consente questo
  tipo di pubblicità quando sia leale, veritiera e non possa
  trarre in inganno il consumatore.  La comparazione deve inoltre
  basarsi su caratteristiche essenziali, significative,
  verificabili, pertinenti e su dati omogenei.
    All'interno di un diffuso spirito europeista si ritiene
  opportuno, con la presente proposta di legge, recepire i
  princìpi contenuti in una proposta di direttiva comunitaria
  che intende, entro determinati limiti, consentire la
  pubblicità comparativa.
    Per "pubblicità comparativa" si intende qualsiasi
  pubblicità che individui in modo esplicito o implicito, a
  scopo di raffronto, un soggetto diverso dal committente del
  messaggio pubblicitario che esercita un'attività commerciale,
  industriale, artigianale o professionale o le cose o i servizi
  offerti da tale soggetto (articolo 2).
    La pubblicità comparativa è consentita purché non sia
  ingannevole, non generi rischi di confusione sul mercato, non
  causi ingiustificato discredito o denigrazione, non tragga
  indebitamente profitto dalla notorietà di altri marchi o
  ditte, avvenga con un prodotto già commercializzato, non si
  basi su opinioni o apprezzamenti.  La menzione o la
  riproduzione nella pubblicità dei risultati delle prove
  comparative sarà consentita solamente quando non comporti
  interpretazioni diverse o distorsive
 
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  rispetto agli esiti complessivi della prova comparativa
  riprodotta integralmente.  In ogni caso, l'operatore
  pubblicitario si assumerà la responsabilità della prova
  comparativa come se questa fosse stata eseguita da lui
  stesso.
    Chi vorrà avvalersi dei risultati delle analisi svolte da
  laboratori pubblici o privati dovrà comunicarlo
  preventivamente all'Autorità garante per la concorrenza e il
  mercato, indicando il laboratorio in cui sono state effettuate
  le analisi (articolo 3).
    L'Autorità garante della concorrenza e del mercato valuterà
  la correttezza della pubblicità comparativa, eventualmente
  vietando gli atti che eccedano i limiti previsti dalla
  presente legge.  L'operatore pubblicitario potrà essere
  chiamato a fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto
  contenuti nella pubblicità stessa e l'Autorità potrà
  verificare che la prova sia effettuata in laboratori che non
  abbiano legami di qualsivoglia natura con l'operatore
  economico committente e potrà incaricare
  uno o più laboratori pubblici o privati di ripetere la
  prova.  Se la pubblicità dovesse eccedere i limiti previsti,
  l'Autorità potrà vietare i messaggi non ancora portati a
  conoscenza del pubblico o la continuazione di quelli già
  iniziati (articolo 4).  Le parti interessate potranno
  rivolgersi ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina
  per chiedere che sia inibita la continuazione degli atti di
  pubblicità comparativa; le imprese potranno altresì chiedere
  agli organismi di autodisciplina un parere preventivo sulla
  esattezza e la correttezza della propria pubblicità.  Tale
  parere potrà essere menzionato nella pubblicità, ma non sarà
  tuttavia vincolante per l'Autorità (articolo 5).
    Per quanto concerne l'aspetto giurisdizionale e
  sanzionatorio, si è ritenuto opportuno un richiamo
  all'impianto previsto dal legislatore per i casi di pubblicità
  ingannevole.  Tale impianto è stato comunque modificato in
  alcuni punti al fine di garantire una più efficace tutela
  degli interessi dei consumatori e delle imprese.
 
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